Il 31 dicembre 2022 p.v. terminerà il periodo di deroga previsto dalla vigente normativa in relazione alla nomina del consulente ADR per le imprese che partecipano al trasporto di merci/rifiuti pericolosi solo come speditori.
Ma vediamo cosa si intende con il termine “speditori”.
Secondo l’ADR questo termine identifica “tutte le imprese che spediscono merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, secondo questo contratto è considerato come speditore”.
Stando questa definizione, gli altri operatori coinvolti nel trasporto delle Merci Pericolose sono:
- Imballatore, l’impresa che riempie gli imballaggi con le merci pericolose;
- Riempitore, l’impresa che riempie con merci pericolose una cisterna o un veicolo-batteria o CGEM;
- Caricatore, l’impresa che carica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili su un veicolo/container;
- Trasportatore, l’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto;
- Scaricatore, l’impresa che rimuove un container o una cisterna mobile da un veicolo oppure scarica merci pericolose imballate;
- Destinatario, il destinatario secondo il contratto di trasporto.
Vediamo quali sono le sanzioni per i mancati adempimenti: - La mancata nomina di un consulente ADR comporta sanzioni da 6.000 a 36.000 euro e importanti responsabilità per il datore di lavoro e l’RSPP in caso di incidente e mancata nomina (rif. D.Lgs 35 27/01/10).
Se questo termine verrà confermato senza ulteriori proroghe o nuovi criteri di applicazione, tutti coloro che dovranno spedire merci e/o rifiuti pericolosi saranno obbligati a nominare un consulente ADR.