Antincendio

Valutazione rischio incendio 2023

Valutazione rischio incendio novità 2023, valutazione il rischio di incendio con il minicodice

Tabella dei contenuti

Valutazione del rischio incendio quali novità

Come è cambiata e sta cambiando la normativa relativamente alla valutazione del rischio incendio? Facciamo un passo indietro ed analizziamo cosa sta accadendo in Italia.

Gli interventi di gestione di roghi ed incendi, costituisce storicamente la principale attività svolta dal corpo dei vigili del fuoco. Solo da inizio 2023, si possono contare 209 interventi da parte dei comandi provinciali del corpo VVF in tutta Italia.

I principali interventi del 2023

incendio deposito di materiale plastico

30 Gennaio 2023

Incendio all'interno di un'azienda di recupero e rigenerazione materiale plastico di Miliano

incendio capannone deposito plastica crollato valutazione rischio

08 Febbraio 2023

Incendio all'interno di un'azienda di materiali plastici di Modena

valutazione rischio incendio impianto di produzione asfalti

08 Marzo 2023

Incendio all'interno dell'impianto di produzione di asfalti di Varese

valutazione rischio incendio impianto cartiera

12 Marzo 2023

Incendio all'interno di una cartiera a Porcari

valutazione rischio incendio capannone azienda produzione solventi

29 Marzo 2023

Incendio all'interno di un impianto di produzione sostanze chimici e solventi a Novara

Cosa cambia nella valutazione del rischio

A partire dal mese di Marzo 2023, non è più consentito utilizzare per la valutazione del rischio la precedente metodologia prevista dal D.M. 10 Marzo 1998, che di fatto ha trovato finalmente un definitivo pensionamento. Pertanto l’attuale riferimento ai fini della valutazione del rischio di incendio sono costituiti da due decreti complementari. Il D.M. 03 Settembre 2021 cosiddetto Minicodice ed il Decreto 03 Agosto 2015 o Codice Prevenzione Incendi. Il primo come è intuibile costituisce una semplificazione del metodo generale rappresentato dal secondo.

 

diagramma valutazione livello di rischio

Quando può essere utilizzato il minicodice

Concentrando la nostra attenzione sul primo, occorre chiarire che il decreto si applica ai Luoghi di lavoro, con esclusione dei cantieri. 

Altra limitazione fondamentale all’uso del Decreto Minicodice è relativa al livello di rischio di incendio dell’attività, cioè il Decreto è applicabile esclusivamente ai luoghi di lavoro a BASSO RISCHIO di incendio. Ai luoghi a rischio non basso, di conseguenza diviene obbligatorio l’uso del Codice ai fini della valutazione del rischio di incendio.

Ad una prima lettura questo criterio potrebbe apparire come un cortocircuito, cioè per decidere quale metodo applicare, è necessario conoscere il livello di rischio incendio, che dovrebbe essere proprio il dato di uscita del nostro processo di valutazione del rischio. 

Per ovviare a questa contraddizione iniziale, è lo stesso Decreto 03 settembre 2021 che ci fornisce una guida. Cioè il luogo di lavoro è considerato a BASSO RISCHIO se sono rispettate tutte le seguenti condizioni.

  1. Il luogo di lavoro e l’attività non devono essere soggette a SCIA antincendio
  2. affollamento inferiore a ≤ 100 persone
  3. superficie lorda ≤ 1000m²
  4. quota piani non inferiore a -5m e non superiore a +24m
  5. carico di incendio non superiore a 900MJ/m²
  6. assenza di sostanze pericolose (ai sensi del regolamento REACH) in quantità significativa
  7. assenza di lavorazioni pericolose ai fini antincendio

Cosa cambia nella valutazione del rischio incendio con minicodice

Una delle principali novità introdotte con il Decreto Minicodice è la previsione normativa per la quale la valutazione del rischio incendio dovrà essere complementare e coerente con la valutazione del rischio esplosione o ATEX. Per certi aspetti questa indicazione appare una ovvietà, tuttavia pur essendo l’esplosione un caso particolare di combustione, tanti addetti ai lavori, hanno sempre valutato a compartimenti stagni questi due elementi, con la conseguenza di sottostimare o peggio non valutare alcuni aspetti o lavorazioni comuni ad entrambi i rischi.

 

Contenuti della valutazione del rischio incendio con Minicodice

L’uso del Minicodice come già descritto prevede a monte la conoscenza del livello di rischio del luogo di lavoro che deve essere BASSO. Tuttavia è evidente come la valutazione debba fornire una graduazione delle misure di prevenzione o protezione in funzione della specifica attività lavorativa.

Il contenuto minimo della valutazione deve riguardare

  • individuazione dei pericoli di incendio
  • descrizione del contesto e dell’ambiente contenente i pericoli
  •  determinazione di quantità e tipologia di occupanti
  • individuazione dei beni materiali esposti
  • valutazione qualitativa e quantitativa delle conseguenze di incendio sugli occupanti
A seguito della individuazione dei pericoli di incendio, occorre individuare le Strategie antincendio. Le Strategie di incendio individuate dal Minicodice, sono in numero inferiore a quelle previste dal Codice ed ulteriore semplificazione, non sono previsti livelli di prestazione, essendo questi ultimi “già settati” su un livello di rischio basso. 
Le strategie antincendio saranno nel successivo step individuate fra quelle elencate nel seguente schema.
  • Compartimentazione delle aree, realizzazione di strutture resistenti al fuoco
  • Progettazione del sistema di vie di esodo, il sistema di esodo deve essere dimensionato e pensato in funzione dell’utilizzo e dell’affollamento previsto
  • Gestione della sicurezza antincendio, consente una costante verifica dell’osservanza dei divieti previsti, delle limitazione e condizioni di esercizio (es. sul carico di incendio), disponibilità delle vie di esodo. GSA considera inoltre il mantenimento in efficienza sia degli impianti attivi che passivi, infine la corretta gestione in emergenza
  • Controllo dell’incendio, è la fase più importante nella quale si stabiliscono mezzi di estinzione, tipologia di estintori, capacità e dislocazione in funzione del parametro fondamentale del carico di incendio. In funzione della specifica dell’attività la valutazione può introdurre la necessità di allarme manuale o automatica tramite impianto IRAI. Elementi di controllo fumo e calore costituiscono elementi necessari al fine di garantire per una tempo adeguato la fruibilità delle vie di esodo.
  • Operatività antincendio, considera la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso all’attività come misure di gestione di una eventuale emergenza. Tale possibilità deve essere considerata all’interno di una strategia di gestione del rischio.
  • Sicurezza impianti, costituisce un blocco fondamentale della sicurezza incendio in quanto statisticamente più del 50% degli incendi hanno origine elettrica. Il possesso di impianti tecnologici correttamente progettati e dimensionati nelle loro parte consente di abbattere drasticamente la probabilità di un innesco.
 
 
diagramma applicazione decreto minicodice

Quando è necessario aggiornare la valutazione?

Per i luoghi di lavoro esistenti e già in possesso di una valutazione del rischio secondo il precedente D.M. 10 Marzo 1998 non sono assolutamente obbligate a procedere immediatamente ad una nuova valutazione del rischio di incendio, tuttavia quest’ultima dovrà essere allineata al nuovo D.M. 03 Settembre 2021 in occasioni di variazioni significative quali variazioni del processo produttivo, modifiche significative nei pericoli presenti relativamente al rischio di incendio.

Conclusioni

Il cambiamento in atto nel processo di valutazione del rischio di incendio, costituisce una importante variazione per le aziende. L’approccio tradizionalmente prescrittivo in vigore sino ad oggi nella normativa antincendio, ha lasciato il posto ad un approccio più prestazionale, al quale è necessario abituarsi. Tipicamente l’approccio prestazione è rappresentabile come una maglia più larga che lascia maggiore flessibilità di scelta al progettista fra le misure di riduzione del rischio possibili. E’ superfluo ricordare come in ogni caso questa debba tradursi in uno stesso rischio residuo.

Il passaggio ad un approccio differente, non sarà esente da difficoltà iniziali o dubbi applicativi, ma costituirà di fatto lo standard per tutto il decennio avvenire, al quale dovremo abituarci. L’uso coscienzioso da parte di una mente qualificata del nuovo strumento porterà senza dubbio una riduzione dei costi anche per le imprese, ma per il professionista questo si tradurre inevitabilmente in una maggiore responsabilità nelle scelte fatte e di conseguenza in una maggiore consapevolezza e conoscenza della specifica realtà aziendale da valutare.

Il parametro chiave sul quale ruota molto del nuovo processo di valutazione è appunto il carico di incendio, cioè la potenzialità termica di tutto il materiale combustibile presente all’interno dell’attività e legato sia ai quantitativi sia alla natura dei materiali stessi. La stima di questo parametro rappresenta la chiave di volta dell’intero processo, e su questo parametro solo l’imprenditore è in grado di fornire certezze e di conseguenze confrontarsi con il tecnico al fine di individuare le misure più adeguate alla propria azienda.

Se hai dubbi relativamente alla valutazione del rischio della tua azienda o di ulteriori indicazioni o chiarimenti, siamo a disposizione per una consulenza e per seguire il tuo caso direttamente. Vedi i nostri servizi specifici in materia antincendio.

FONTE: Ingegnosi by Sicuringegneria

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