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Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, INAIL, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Le rivalutazioni INAIL 2023 e le modifiche all’art. 306 del d.lgs 81/2008. Cosa comporta per Dirigenti e Datori di lavoro?

Con il Decreto Direttoriale n. 111 emanato il 20 settembre 2023 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto delle modifiche agli importi delle sanzioni previste dal decreto legislativo 81/2008 riguardanti igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Scopriamole.

Tabella dei contenuti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso il Decreto Direttoriale n. 111 emanato il 20 settembre 2023, ha introdotto delle modifiche agli importi delle sanzioni previste dal decreto legislativo 81/2008 riguardanti igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Scopriremo in cosa consistono tali rivalutazioni INAIL 2023.

L’ultima rivalutazione è stata effettuata nel 2018, mentre nel 2023 è stata emanata una nuova rivalutazione tramite decreto del Direttore generale della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A quanto corrisponde tale rivalutazione rispetto al 2018? Quali sono le sanzioni amministrative più comuni su cui si applicheranno tali ammende?

Nel contesto di questa nota INAIL del 2023, esploreremo le sanzioni amministrative più comuni e quelle penali che possono scaturire dall’inosservanza del decreto legislativo 81/2008. L’obiettivo è ottenere una comprensione più chiara del complesso panorama normativo relativo alla sicurezza sul lavoro. Intanto benvenuti su IngegnoSi e in questo nuovo contenuto.

Sanzioni INAIL 2023

Alcune precisazioni sul D.D 111 l’art. 206 del d.lgs 81/2008

Prima di addentrarci nel cuore di tale novità delle rivalutazioni INAIL 2023, è opportuno precisare che le novità introdotte si riferiscono a quanto stabilito dall’articolo 306, che prevede sanzioni amministrative per la mancata osservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Tali sanzioni sono soggette a rivalutazione ogni 5 anni, in misura corrispondente all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, con arrotondamento delle cifre al decimale superiore.

Inoltre, bisogna specificare che il Decreto Direttoriale n. 111 considera il chiarimento fornito dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come indicato nella nota n. 0002575 del 16/03/2022. Secondo tale chiarimento, con l’istituzione della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la responsabilità dell’aggiornamento passa ora a quest’ultima Direzione ministeriale. Ma di quanto ammonta la rivalutazione della sanzione amministrativa?

Rivalutazioni INAIL

Le rivalutazioni INAIL 2023 per le sanzioni amministrative

Le rivalutazioni INAIL 2023 saranno pari al 15,9%, e si applicheranno al calcolo delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008. Queste sanzioni sono già state aumentate del 10% in base alla legge n. 145/2018, articolo 1, comma 445, lettera d), n. 2).

Le sanzioni del decreto legislativo n. 81/2008 sono state modificate dalla legge n. 215/2021, che è la legge di conversione del decreto legge n. 146/2021.

Le rivalutazioni INAIL 2023 si applicano alle seguenti sanzioni:

  • In materia di radiazioni ionizzanti sancita dal Decreto legislativo n. 101/2020;
  • Sanzione amministrativa prevista per la comunicazione ritardata od omessa in relazione ai lavoratori autonomi occasionali, come stabilito dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008;
  • Sanzioni modificate dal decreto legislativo n. 81/2008 a seguito della legge n. 215/2021 (legge di conversione del decreto legge n. 146/2021);

Qui troverai un riepilogo delle violazioni più comuni, con indicazione delle pene alternative di arresto o ammenda sulla base della nota INAIL, o solo ammenda. Invece, qui troverai un riepilogo delle sanzioni penali previste per datori di lavoro e dirigenti.

Considerazioni finali e Retroattività delle sanzioni.

Riguardo alla retroattività dei trattamenti sanzionatori più severi, sia per le violazioni punite penalmente che per quelle punite amministrativamente, è stato acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

È importante notare che la rivalutazione di cui al Decreto Direttoriale n. 111 si applica esclusivamente alle violazioni commesse a partire dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avvenuta il 6 ottobre scorso (ai sensi dell’art. 25, comma 2, Costituzione; vedi anche l’art. 2 c.p. e l’art. 1, Legge n. 689/1981). Infatti, l’art. 25 comma 2 della Cost. recita così: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

In conclusione, è importante notare che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, relative al contrasto al lavoro irregolare e alla tutela della salute e sicurezza. Queste somme vanno versate per revocare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e non sono considerate “propriamente sanzioni”, come indicato nella circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 314/2018, diffusa durante la precedente rivalutazione.

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