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La Sostituzione del Medico Competente è possibile e quando?

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Si assiste spesso alla prassi della sostituzione del Medico Competente nominato dall’azienda con un medico sostituto.

A fronte di tale pratica, a volte anche frequente, val la pena qui ricordare per sommi capi come sia regolata giuridicamente tale materia.

In particolare, con IngegnoSi vedremo in quali casi può avvenire la sostituzione del medico competente e cosa comporta ciò e quali sono le responsabilità del medico supplente. Questo lo vedremo ripercorrendo i passi salienti della decisione della Corte di Cassazione.

L’Interpello Min.Lav. prot.n.25/I/0001768 del 23.02.2006

Nel ricostruire nei suoi tratti essenziali tale disciplina, il pensiero corre anzitutto all’Interpello Min.Lav. prot.n.25/I/0001768 del 23.02.2006, che specifica, con riferimento alla figura del Medico Competente, che “la prassi di farsi sostituire da un collega deve ritenersi non consentita alla luce delle norme vigenti. L’unica eccezione a questo orientamento può consistere nella assenza per malattia o in altri impedimenti oggettivi del medico competente, a seguito dei quali potrebbe verificarsi la necessità della sostituzione del medico competente, sempre su incarico del datore di lavoro, con altro medico.”

L’Interpello precisa inoltre che “è evidente tuttavia, che in questo caso il sostituto, per il periodo di nomina, risponderebbe personalmente del proprio operato e nell’eventualità di controlli sanitari periodici già programmati, dovrà necessariamente provvedere non solo all’effettuazione materiale della visita ma anche al rilascio del certificato di idoneità alla mansione, assumendosi la piena responsabilità della valutazione operata.”

sostituzione del medico competente

In linea con quanto affermato dal Ministero del Lavoro in tale Interpello, un verbale del 2010 del Dipartimento di Prevenzione (Articolazione PISLL) di Firenze specifica riguardo alla sostituzione del Medico Competente, che “possono essere previste occasionali sostituzioni per cause di forza maggiore (assenza per malattia, per ferie, ecc. del medico incaricato e presenza di scadenze non dilazionabili come visite preassuntive, visite dopo assenze superiori a 60 giorni, scadenze delle visite periodiche, ecc.) chiarendo che i certificati di idoneità devono essere redatti e firmati dal medico competente che ha effettuato la visita medica.”

La sostituzione del medico competente che può avvenire sulla base dei presupposti precedentemente indicati (es. impedimento oggettivo del Medico Competente aziendale), deve avvenire tramite nomina formale del datore di lavoro.

Non va dimenticato infatti che ciò che fa da sfondo a tale disciplina è il rapporto fiduciario tra Datore di lavoro e Medico Competente. Come sottolineato in termini generali dallo stesso documento fiorentino, infatti, “il rapporto biunivoco chiaro tra MC e Unità produttiva (intesa anche in termini di reparto, dipartimento o comunque unità/struttura lavorativa in sé identificabile e delimitabile) tutela efficacemente il lavoratore, non fa trovare scoperto il DL, e definisce in maniera chiara le caratteristiche ed i limiti della responsabilità delle varie figure del sistema di prevenzione aziendale anche nei confronti dell’OdV e dell’Autorità Giudiziaria)” in caso di sostituzione del medico competente.

Ciò vale primariamente in caso di nomina di più medici competenti (tema a cui tale documento è specificatamente dedicato) ma anche, concettualmente per quanto attiene alla definizione del perimetro del rapporto tra il Medico Competente e l’azienda/il datore di lavoro, in caso di nomina di un medico sostituto nei casi previsti dalla disciplina richiamata.

In un verbale del 12 aprile 2010 relativo ad un incontro della Procura di Torino con gli operatori ASL in merito al raccordo e alle interpretazioni delle norme del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n.106/09, ad esempio, viene precisato, con riferimento all’art.39 comma 6 D.Lgs. 81/08, “che nel caso di nomina di più medici competenti esiste una responsabilità concorrente in relazione agli obblighi definiti dalla norma. In particolare il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria deve anche collaborare alla valutazione dei rischi e visitare i luoghi di lavoro in relazione ai lavoratori da lui controllati.

Non è ammissibile la pratica di far effettuare le visite mediche a soggetti diversi dal medico competente.” 

Sostituzione del medico competente: La sentenza n. 24290 del 28 giugno 2005

Un esempio giurisprudenziale relativo alla responsabilità della sostituzione del Medico Competente può essere rintracciato in Cassazione Penale, 28 giugno 2005 n. 24290.

Qui un Medico Competente è stato chiamato a rispondere del reato di lesioni personali colpose per avere – in qualità di Medico Competente di una ditta X dal settembre 1996 al gennaio 1997 – cagionato una lesione personale consistita in una malattia durata oltre 40 giorni (dermatite allergica da contatto localizzata al volto e alle mani) ad una lavoratrice dipendente di tale ditta, addetta in quel periodo al montaggio di proiettori di veicoli industriali e, perciò, esposta nell’ambiente di lavoro a resine epossidiche.

L’imputato, che era già dipendente di tale ditta e già assolveva alla funzione di medico competente in altri stabilimenti, nel periodo che va dal settembre 1996 al gennaio 1997 è stato medico competente di tale ditta X in sostituzione temporanea del medico titolare, assente per malattia.

sostituzione del medico competente
Sostituzione del medico competente

La lavoratrice era stata addetta dal settembre ‘96 al montaggio di proiettori, lavorazione che prevede l’utilizzo di un collante a base di resine epossidiche, attraverso una pistola a spruzzo. Sulla sua postazione mancava un impianto di aspirazione dei vapori e fumi.

Uno/due mesi dopo il settembre ‘96 l’operaia cominciava ad accusare disturbi quali bruciore agli occhi, alla bocca, al naso, al polso. Il giorno 14 novembre 1996 ella si è recata in sala medica e, in assenza del medico competente, ha parlato con l’infermiera che ha annotato i sintomi riferiti dalla lavoratrice sul diario di sala medica (prurito viso, occhi, palpebre, avambraccia – U64. Terapia Polaramin, cioè un antistaminico locale); l’infermiera non ha riferito nulla all’imputato.

I disturbi dell’operaia sono continuati, tanto che il 28 febbraio 1997, quando l’imputato è stato nel frattempo sostituito dal medico titolare, la lavoratrice si è ripresentata in sala medica, lamentando prurito al viso e le è stata nuovamente indicata la terapia con Polaramin; l’operaia si è rivolta allora al proprio medico curante di base, su indicazione del quale è stata sottoposta il 3 marzo 1997 a tests allergologici che sono risultati positivi; ha riferito in fabbrica tale situazione ed è stata variata la sua postazione di lavoro; i disturbi a questo punto si sono attenuati fino a scomparire totalmente.

In caso di sostituzione del medico competente, chi è obbligato a visita periodica del lavoratore malato? Il giudice di primo grado ha assolto l’imputato rilevando che lo stesso, in quanto medico supplente, non aveva obbligo di visita periodica della lavoratrice né doveva segnalare al datore di lavoro i sintomi denunciati dalla medesima all’infermiera il 14.11.96 sia perché non vi era stato un contatto diretto tra il medico e la donna, sia perché la stessa aveva indicato un sintomo, il prurito, del tutto generico, laddove la dermatite da contatto dà manifestazioni oggettive come eritema, edema, presenza di vesciche; inoltre, la lavoratrice, nel periodo in cui era stato presente l’imputato, non era più tornata in sala medica.

La Corte d’Appello ha invece condannato l’imputato e, sulla stessa linea, si è posta la sentenza di Cassazione, la quale ha confermato le argomentazioni del Giudice d’Appello (pur dovendo dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione).

Secondo la Cassazione il momento consumativo del reato contestato al Medico Competente è da far risalire al periodo di tempo intercorrente tra il momento in cui egli ha posto in essere la condotta colposa contestatagli, cioè quando la lavoratrice si recò in sala medica per essere visitata, ed il momento della cessazione dalla carica di medico competente.

La circostanza che la malattia della lavoratrice sia insorta, secondo la valutazione dei consulenti, in epoca precedente a quella in cui il medico iniziò la sostituzione, non ha alcuna rilevanza in ordine al reato al medesimo contestato, potendo evidentemente tale reato sussistere solo dal momento in cui quegli ha assunto la posizione di garanzia ed avrebbe quindi dovuto e potuto porre in essere quei comportamenti, invece omessi, a tutela della salute della lavoratrice.

Peraltro secondo la Corte nella contestazione mossa all’imputato di aver cagionato tale malattia è compreso, essendo stata specificata nello stesso capo di imputazione, l’addebito della mancata diagnosi della malattia stessa.

sostituzione del medico competente

La sentenza a questo punto pone la seguente questione: “nessun dubbio potendo sussistere sulla circostanza che il Dott… si trovasse, sia pure temporaneamente, data la sua qualità di sostituto del medico titolare dell’incarico, nella qualità di medico competente, si tratta però di stabilire quali tra gli obblighi […] potessero a lui fare carico”.

La Corte ritiene che, nel caso di specie, “tenuto conto della brevità dell’incarico, non potesse a lui riferirsi l’obbligo di quegli accertamenti preventivi e periodici […] che, essendo connessi alla organizzazione generale dell’attività medica di fabbrica, debbono essere preventivati e strutturati secondo cadenze e modalità generali, di lunga durata, comunque incompatibili con una sostituzione che si è esaurita nell’arco di pochi mesi. In questo caso sostituzione del medico competente non significa anche sostituzione delle responsabilità.

Tuttavia, secondo quanto questa Corte ha già avuto modo di osservare nella sentenza del 1.8.2001 n. 33751, Farabi, gli accertamenti periodici […] non sono solo quelli per così dire “programmati” e cioè effettuati in date prefissate, con una frequenza prestabilita, ma possono essere effettuati anche in momenti diversi da quelli programmati […], essendosi ad esempio verificato un qualche accadimento che imponga di verificare lo stato di salute del lavoratore ed effettuare un giudizio formale sulla sua idoneità alla mansione specifica cui è adibito.”

In conclusione, la Cassazione ritiene che “l’essersi recata la donna nell’ambulatorio, dove la stessa si aspettava di trovare il medico e dove il medico avrebbe dovuto essere, costituisca, indipendentemente dal fatto che lassenza del Dott… possa essere stata del tutto giustificata, un comportamento equivalente alla richiesta di visita, o comunque, data la chiara annotazione dei sintomi indicatori della malattia (sui quali l’accertamento compiuto dal giudice di appello è congruamente motivato e pertanto non censurabile) un comportamento che avrebbe imposto una visita periodica […], a fronte del quale il medico aveva l’obbligo di effettuare la visita stessa; di conseguenza il non essersi attivato affinché si rendesse possibile, con opportuna tempestività, la visita della donna nei giorni successivi costituisce colpa del medesimo.”

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