È ancora comune discutere e offrire consigli sul modo migliore per gestire agenti cancerogeni in azienda o ambienti di lavoro. È importante notare che, in alcuni casi, la situazione sia effettivamente migliorata, sia in termini di pericolosità dei prodotti sul mercato che sulle linee guida. Tuttavia, ci sono situazioni in cui non è possibile evitare l’uso di prodotti particolarmente pericolosi come il “Prodotto X”. Intanto benvenuti su IngegnoSi e iniziamo con il descrivere i passaggi chiave per gestire in modo corretto tali agenti.
Ecco alcuni passaggi chiave per gestire in modo corretto queste sostanze:
- Innanzitutto, è fondamentale concentrarsi solo su prodotti classificati come categoria 1A/B per adempiere ai requisiti menzionati.
- Una volta confermato questo, è necessario valutare se ci sono rischi di esposizione per i dipendenti al fine di determinare se siano necessari ulteriori adempimenti secondo gli articoli 242 e 243.
- Questi articoli riguardano la sorveglianza sanitaria e l’obbligo di creare un registro di esposizione per i lavoratori esposti.
La sicurezza dei lavoratori è una priorità e seguire questi passaggi significa garantire un ambiente di lavoro più sicuro e protetto. L’evoluzione delle normative e delle pratiche industriali contribuisce a migliorare costantemente la gestione delle sostanze cancerogene, e ciò rappresenta una prospettiva positiva per la tutela della salute sul luogo di lavoro.

Articolo 235 – Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso a un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’ALLEGATO XLIII.
Articolo 236 – Valutazione del rischio degli agenti cancerogeni in azienda (DVR).
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione agli agenti cancerogeni in azienda, i risultati della quale sono riportati nel DVR.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, omissis
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all’articolo 28, comma 2, sono integrati con i seguenti dati:

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate e il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e le miscele eventualmente utilizzate come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 50, comma 6.
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