Rischio chimico
INGENGNOSI
Agenti cancerogeni in azienda

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Ancora spesso capita di valutare e consigliare alle imprese come debba avvenire la gestione di una sostanza cancerogena in azienda.

Per dovere di cronaca occorre ricordare che a volte in maniera concreta altre esclusivamente sulla carta, la situazione risulta decisamente migliorata dal punto di vista della pericolosità dei prodotti presenti sul mercato. Spesso tuttavia non è possibile fare a meno del prodotto X se pur particolarmente pericoloso. Ecco quindi i passaggi nella corretta gestione del cancerogeno.

Intanto occorre riferirsi esclusivamente a prodotti di categoria 1A/B per i suddetti obblighi. Accertato ciò occorre valutare la presenza di esposizione del/degli addetti al fine di valutare se occorra o meno applicare i successivi art.242 e 243 in merito alla sorveglianza sanitaria ed all’obbligo di predisporre il registro di esposizione dei lavoratori esposti.

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Articolo 235 – Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’ALLEGATO XLIII.

Articolo 236 – Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel DVR.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, omissis

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

4. Il documento di cui all’articolo 28, comma 2, sono integrati con i seguenti dati:

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene  con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;

b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;

c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;

e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;

f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e le miscele eventualmente utilizzate come sostituti.

5. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 50, comma 6.

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