Antincendio
Codice Prevenzioni Incendi, DM 3 settembre 2021, INGENGNOSI

Aggiornamento valutazione rischio incendio secondo il DM 3 Settembre 2021

Tabella dei contenuti

Con questo articolo cerchiamo di chiarire quando occorre un aggiornamento valutazione rischio incendio con minicodice. Inoltre, vedremo in quale contesto applicare il decreto ministeriale del 3 settembre 2021 definito come “minicodice”, quali requisiti richiede e per chi è obbligatorio. In questo contenuto, per rispondere anche alla domanda quando aggiornare la valutazione rischio incendio riporteremo ciò che ci dice il Decreto 7 Agosto 2012 spiegando quali sono le modifiche significative del rischio di incendio.

Dove si applica il decreto 3 Settembre 2021 (Minicodice)?

Come prima cosa possiamo subito chiarire che la non occorre subito l’aggiornamento valutazione rischio incendio.

Il nuovo Decreto 3 settembre 2021 detto anche “Minicodice” infatti non obbliga in nessun modo ad aggiornare la valutazione del rischio di incendio se già presente in azienda secondo il vecchio decreto 10 Marzo 1998.

Il nuovo decreto entra ufficialmente in vigore il 29 Ottobre 2022.

Il Decreto indica le modalità di valutazione del rischio unicamente per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. 

Quali sono i luoghi a basso rischio di incendio?

Il Decreto specifica i criteri per definire a monte le attività a rischio basso. Sono a rischio basso le attività NON previste dall’elenco del DPR 151 del 2011.

aggiornamento valutazione rischio incendio

Inoltre occorre che siano rispettati tutti i seguenti requisiti.

  • affollamento < 100 presenti
  • superficie < 1000 mq
  • piani attività a quota non superiore a 24m di altezza
  • carico di incendio < 900MJ/mq
  • assenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative
  • assenza di lavorazioni pericolose ai fini antincendio

Ma quali sono le attività presenti nel DPR 151? Le attività inserite in tale elenco sono quelle soggette ad autorizzazione da parte del comando prov.le VVF tramite presentazione di SCIA antincendi.

L’elenco è abbastanza articolato e onestamente è molto semplice che una attività produttiva anche semplice possa rientrare in tale elenco. A questo link è consultabile l’elenco completo delle attività soggette a presentazione della SCIA antincendio. 

Come potrete notare è sufficiente il possesso di depositi di carta o plastica per più di 5.000kg cioè 50 q.li per rientrare all’interno di tale elenco. Automaticamente l’attività NON risulta più a rischio basso.

Di seguito si riporta un diagramma di flusso da quale capire se l’attività rientra effettivamente nel basso rischio secondo le condizioni precedentemente elencate.

aggiornamento valutazione rischio incendio

Quando aggiornare la valutazione del rischio incendio?

L’aggiornamento valutazione rischio incendio risulterà necessario solamente nel caso in cui si verifichi una modifica del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

Quali sono le modifiche significative del rischio di incendio? Il Decreto 7 Agosto 2012 fornisce alcuni utili riferimenti. Sono modifiche significative del rischio di incendio quelle che riguardano;

  • variazioni significative nelle quantità di materiali stoccati
  • modifiche ai processi produttivi con impatto sul rischio di incendio
  • modifiche alle destinazioni di uso dei locali o delle dislocazioni delle macchine
  • modifiche alle vie di esodo o alle strutture murarie
  • incremento degli occupanti
  • modifiche agli impianti tecnologici

In ciascuno di questi casi è opportuno aggiornare la valutazione del rischio di incendio e pertanto adottare la nuova valutazione del rischio secondo il Minicodice. Ma come comportarsi se nell’aggiornamento emerge che l’attività non rispetta i criteri delle attività a basso rischio?

Aggiornamento valutazione rischio incendio: Come valutare il rischio dei luoghi di lavoro a rischio NON basso?

Per i luoghi di lavoro a rischio NON basso occorre rifarsi al Codice Prevenzione Incendi. In questo caso infatti il processo di valutazione “semplificato” previsto dal Decreto 3 Settembre 2021 non può più essere applicato, e la nuova valutazione dovrà essere  effettuata applicando per intero tutto il processo descritto all’interno del Codice prevenzione incendi Decreto 3 Agosto 2015.

Per rimanere al corrente sull’aggiornamento valutazione rischio incendio e non incorrere in sanzioni scopri più da vicino cliccando qui.

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