L’accaduto
Il procuratore speciale di un’azienda, è stato ritenuto responsabile per aver tollerato una prassi secondo la quale degli operatori non forniti di abilitazione si ponessero alla guida di carrelli elevatori.
In particolare, un dipendente dell’azienda, in un momento di pausa della lavorazione, in assenza del carrellista abilitato, si poneva alla guida del mezzo per spostarlo.
Secondo la corte d’Appello, l’imputato viene ritenuto responsabile per non avere adeguatamente vigilato sul comportamento dei lavoratori.
Il ricorso
Il procura ricorre in cassazione adducendo come motivazione la complessità dell’azienda e dell’attività articolata in più cantieri, anche distanti, indicando la presenza di altre persone deputate alla direzione e vigilanza e che nei turni a squadra vi fosse almeno un carrellista abilitato.
Nonostante ciò, viene affermato che vi fosse una prassi accettata secondo la quale addetti non abilitati fossero soliti usare i carrelli elevatori.
In più si sottolinea che non è stato dato alcun rilievo al fatto che il lavoratore postosi alla guida del mezzo fosse iscritto ad un corso abilitante e che lo stesso abbia ammesso di essersi messo alla guida senza l’ordine di nessuno.
La Corte di Cassazione
Secondo la Corte di Cassazione il ricorso presentato è inammissibile.
Confermando la bontà della sentenza di Appello, si sottolinea che è preciso compito del datore di lavoro controllare che i propri preposti, atti all’esercizio dei compiti di vigilanza, si attengano alle disposizioni di legge.
Si sottolinea infine che il compito di intervenire sulle prassi di lavoro sbagliate e consolidate non POSSA ESSERE compito del preposto ma unicamente del datore di lavoro, il quale deve mettere in condizioni il preposto di vigilare e sorvegliare sugli ordini impartiti.