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Appalti

Impresa affidataria che affida l'intera attività di cantiere a più lavoratori autonomi - Il quesito

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impresa affidataria

Quesito

Una impresa affidataria ha assegnato a due lavoratori autonomi l’intera esecuzione di un’opera edile avuta in appalto. Non essendo l’affidataria un’impresa esecutrice, perché non opera in cantiere, come può mai svolgere i compiti di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 81/2008 senza che i lavoratori autonomi vengano considerati suoi subalterni? Va fatto in tal caso il POS delle lavorazioni e chi lo deve fare?

Risposta

Una organizzazione di lavori piuttosto singolare quella segnalata dal lettore nel quesito che può comunque però riscontrarsi in edilizia specie nel settore delle piccole costruzioni. Il lettore infatti fa riferimento a una organizzazione nella quale il committente di un’opera edile ha appaltato i lavori ad una impresa affidataria la quale, non partecipando all’esecuzione dei lavori, ha integralmente trasferito a sua volta i lavori ricevuti in appalto a due lavoratori autonomi e concentra la sua attenzione sugli obblighi posti in questo caso a carico dell’impresa affidataria. Come può fare l’impresa affidataria, si chiede, infatti ad adempiere agli obblighi di controllo e di coordinamento che il legislatore ha imposto a tali tipi di imprese con l’art. 97 del D. Lgs n. 81/2008? E’ tenuta inoltre l’impresa affidataria a redigere il piano operativo di sicurezza ( POS) anche se non opera in cantiere?

Per quanto riguarda il committente, essendovi nella organizzazione dei lavori in esame un’unica impresa e due lavoratori autonomi, lo stesso, in stretta applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 sugli obblighi del committente e facendo tali commi riferimento alla presenza anche non contemporanea di più imprese, non è tenuto a nominare i coordinatori per la sicurezza sia per la progettazione che per l’esecuzione dei lavori e non è tenuto di conseguenza a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC). Il committente è tenuto però ad adempiere a tutti gli altri obblighi stabiliti dello stesso art. 90 fra i quali quello di cui al comma 9 lettera a) di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria con le modalità di cui all’Allegato XVII dello stesso D. Lgs.

Impresa Affidataria e Impresa Esecutrice nella redazione del POS

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, dal canto suo, in applicazione dell’art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, anche se l’impresa non è esecutrice come nel caso in esame, deve comunque provvedere a redigere il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89 comma 1 lettera h), con i contenuti riportati nell’Allegato XV dello stesso decreto legislativo, e a farlo quindi pervenire, mancando il coordinatore in fase di esecuzione, al committente. Ma come può fare l’impresa affidataria, ha chiesto a tal punto il lettore nella seconda parte del quesito dato che non è esecutrice a rispettare l’obbligo di redigere il POS?

Premesso che quello di redigere il POS è un obbligo sanzionato penalmente, è chiaro che nel caso in esame, proprio perché l’impresa affidataria non è esecutrice, tale documento avrà gioco forza dei contenuti minimi rispetto a quelli indicati nell’allegato XV che è stato chiaramente impostato, come esplicitamente indicato nel punto 3.2.1 dello stesso allegato, facendo esplicitamente riferimento appunto alle imprese esecutrici. In pratica in tali casi viene redatto un POS di tipo ridotto riportante gli elementi elencati dalla lettera a) alla lettera l) dell’allegato XV che sono riscontrabili nel caso particolare.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, inoltre, è tenuto, nei confronti dei due lavoratori autonomi ai quali ha subappaltato i lavori, ad applicare l’art 97 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati (comma 1) e a rispettare gli obblighi derivanti dall’art. 26 (comma 2) fra i quali la verifica dell’idoneità tecnico professionale dei due lavoratori autonomi da fare con le stesse modalità di cui all’Allegato XVII con le quali il committente aveva provveduto a farla nei suoi confronti.

Impresa Affidataria e Impresa Esecutrice: come risponde IngegnoSi

Fra gli obblighi di cui all’art. 97 da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria nei confronti dei due lavoratori autonomi, si fa osservare, c’è anche quello di verificare la congruenza dei POS (comma 3 lettera b) obbligo al quale l’impresa affidataria nel caso in esame non può però adempiere non essendo i lavoratori autonomi tenuti, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a redigere il POS. In tal caso vanno però comunque rispettati gli obblighi dell’art. 26 per cui l’impresa affidataria e i lavoratori autonomi devono provvedere a scambiarsi le informazioni sui rischi specifici delle loro attività e a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del subappalto. Una delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 81/2008 rispetto all’abrogato D. Lgs. n. 626/1994, infatti, è stata quella appunto di avere voluto coinvolgere anche l’impresa affidataria nella organizzazione della sicurezza in cantiere anche se non esecutrice.

Come fa l’impresa affidataria, ha chiesto inoltre il lettore che ha formulato il quesito, a controllare i lavoratori autonomi se la stessa non opera in cantiere? Per rispondere al quesito è opportuno richiamare quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nel punto 01 dell’Allegato XVII, riguardante la verifica tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, nel quale è stato indicato esplicitamente che “le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97” e quindi, riferendoci al caso in esame, l’impresa affidataria deve individuare e indicare al committente la persona della propria impresa, che può essere anche il datore di lavoro, che deve recarsi in cantiere per controllare l’operato e la sicurezza messa in atto dai due lavoratori autonomi.

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