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Preposto

L'inquadramento contrattuale del preposto e la scomparsa della figura del preposto di fatto

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L’inquadramento contrattuale del preposto e la scomparsa della figura del preposto di fatto

Con la recente sentenza della Cass. Penale sono stati ridefiniti i contorni ed il ruolo del “preposto alla sicurezza” nei luoghi di lavoro.

L’imputazione a carico del F.M. consisteva nell’aver cagionato, in qualità di preposto di fatto alla sicurezza dell’impresa C.L.E.B. Cooperativa Bresciani – ai sensi dell’art. 299, lesioni nei confronti di B.V. per omessa predisposizione di adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare il rischio durante i lavori di “casseratura”, ove si trovava ad operare il B.V.

In primo grado il Tribunale di Milano dichiarava il preposto F.M. responsabile del reato a lui ascritto e lo condannava alla pena nonché al risarcimento dei danni alla parte civile costituita.

La dinamica tuttavia non era stata chiarita, ma sembra che la barra che colpì l’operaio all’occhio, sporgesse di oltre 15 cm fuori dal cassero.

Nella sentenza di primo grado si era evidenziato che, all’interno dei cantieri temporanei o mobili il preposto alla sicurezza deve sorvegliare il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali e che l’obbligo di vigilare sulle attività di armo e disarmo dei casseri si estende ad ogni fase della lavorazione compreso l’ancoraggio delle pareti con le barre filettate.

Il preposto FM, presente nel cantiere al momento dei fatti, dichiarava che la postazione in cui si trovava era inidonea a verificare le attività di lavorazione ed era quindi impossibilitato a svolgere la sua attività di vigilanza. La Corte Territoriale assolveva anche FM dal reato a lui ascritto per insussistenza del fatto reato.

La parte lesa proponeva ricorso in cassazione poiché secondo il ricorrente il preposto FM avrebbe ordinato agli operai di operare con modalità manifestatamente pericolose anche in base alle testimonianze di altri operai presenti sul luogo.

Per questi motivi il preposto FM avrebbe dovuto informare gli operai delle condizioni di lavoro e prevedere un metodo di lavoro sicuro che gli garantisse adeguate protezioni.

Secondo parte ricorrente, quindi, F.M., ordinava personalmente quale preposto un lavoro in condizioni di grave rischio.

Inquadramento Contrattuale del preposto: Cosa dice la Corte Suprema?

La Suprema corte, dichiara il ricorso fondato, chiarendo in modo preciso le qualifica e le funzioni del preposto alla sicurezza: il preposto è un soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

L’inquadramento contrattuale del preposto lo considera titolare di una posizione di garanzia e risponde degli infortuni loro occorsi a causa della violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia, purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo. Il preposto sovrintende alle attività, impartisce istruzionidirige gli operaiverifica il rispetto delle normative antinfortunistiche.

Il preposto assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori. Non è configurabile la responsabilità quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, in soldoni quando la causa scatenante l’infortunio è riconducibili direttamente ad una mancanza del datore di lavoro, cioè essenza un elemento per il quale è necessario un potere di spesa che il preposto potrebbe non disporre.

Inquadramento contrattuale del preposto
Preposto con la chiave di sicurezza

Inquadramento contrattuale del preposto

Tutto questo è amplificato dalla nuova figura del preposto secondo decreto 146/2021, che impone al datore di lavoro una precisa individuazione del preposto ed a cui spetterebbe anche un emolumento specifico, comunque chiarisce bene quale sia la condizione ed i poteri che costui deve necessariamente avere ai fini dell’attività richiesta.

Nel decreto citato non è espressamente indicato il criterio di quantificazione dell’emolumento aggiuntivo, facendo riferimento direttamente agli aggiornamenti dei contratti nazionali di lavoro di settore. Sono pertanto attesi a breve i primi esempi di emolumenti aggiuntivi spettanti ai preposti. E’ importante tuttavia che il preposto, risulti formato, nominato e ben inquadrato all’interno dell’organigramma aziendale affinché sia ben chiaro il confine della propria responsabilità penale.

inquadramento contrattuale del preposto

Coordinatore infermieristico ed il ruolo di preposto

La figura del coordinatore infermieristico non è sovrapponibile come caratteristiche agli elementi cui la stessa giurisprudenza fa riferimento ai fini della configurazione del preposto alla sicurezza.

Il coordinatore non è tra i soggetti individuati dalla normativa che può esercitare direttamente i poteri disciplinari contro le figure sopra elencate, non può in autonomia attivare il procedimento disciplinare, svolgere le attività istruttorie, giudicare e quindi sanzionare il lavoratore.

Cosa che è invece concessa alla Dirigenza infermieristica, questa sì, invece, è sovraordinata gerarchicamente alle altre figure professionali.

Non sussiste quindi una sovra-ordinazione del coordinatore rispetto all’infermiere ma solo la facoltà della gestione delle risorse umane ad esso assegnate e come tale quindi, gli viene riconosciuto un potere “gestionale” riferibile solo all’organizzazione del servizio cui presta la propria opera e con le risorse umane a disposizione.

Esiste ancora il preposto di fatto?

La modifica introdotta dal decreto 146/21, prevede che: “Il datore di lavoro, ….. debba individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.

Di conseguenza, non può più esistere un “preposto di fatto” figura giurisprudenziale creata al fine di individuare comunque una responsabile, presente sul posto, oltre a quella del datore di lavoro.

Con la modifica normativa del 2021, il datore di lavoro è obbligato, ad individuare un lavoratore o più lavoratori, come “preposti alla sicurezza” e viene demandato alla contrattazione collettiva poi, la scelta, ovvero, la facoltà, di erogare agli stessi un corrispettivo economico per l’attività svolta.

I nuovi obblighi del preposto

  • il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale;
  • in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
  • in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Tali nuovi obblighi non fanno che accentuare ed accentrare il potere di controllo e sorveglianza del preposto.

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