La vigilanza attiva e passiva del Preposto
La figura del preposto “si colloca in una posizione intermedia tra i dirigenti e i lavoratori, poiché svolge una funzione di supervisione e attuazione operativa della sicurezza nei luoghi di lavoro, essendo privo del potere di adottare misure di sicurezza, proprio del dirigente e del datore di lavoro”. Tuttavia si trova in una posizione di supremazia rispetto ai lavoratori, con l’obbligo di vigilare sulla loro osservanza delle disposizioni antinfortunistiche. In questo nuovo contenuto con IngegnoSi vedremo in cosa consiste la figura del preposto e cosa comporta la novità normativa della decreto fiscale 146/2021 su tale figura.
In particolare, il preposto è il garante della reale funzionalità del sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto la sua funzione primaria è quella di sovraintendere alle attività di un determinato gruppo di lavoratori.
Per il testo unico il preposto è colui che, in ragione delle conoscenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovraintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Oltre al ruolo di “vigilanza passiva” nei confronti dei lavoratori, svolge anche la funzione di ‘vigilanza attiva’, ha il dovere di segnalare al datore di lavoro gli eventuali pericoli o carenze riscontrate nei luoghi di lavoro.
In ragione delle funzioni attribuitegli, il legislatore del 2008 ha ritenuto opportuno che il preposto, al pari del dirigente, riceva una specifica e adeguata formazione e un aggiornamento periodico. Nella pratica, sono inquadrati nella figura del preposto, il caposquadra, il caporeparto, il caposala e chiunque eserciti concretamente in azienda poteri di supremazia nei confronti dei lavoratori, indipendentemente da un’investitura formale”.

La figura del Preposto: gli obblighi di sicurezza e le responsabilità
Si indica poi che l’orientamento della Corte di Cassazione, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, in riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa. Quindi, chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, un preposto di fatto.
La figura del preposto tuttavia non è MAI responsabile della mancata messa a disposizione dei mezzi antinfortunistici a favore dei lavoratori, essendo un onere gravante sul datore, bensì egli risponde dell’omessa verifica del corretto utilizzo di tali mezzi da parte dei dipendenti.
Il preposto è, destinatario iure proprio di alcuni obblighi di sicurezza, il cui inadempimento fa sorgere una responsabilità penale esclusiva.
La presenza di un preposto non comporta il trasferimento degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro. L’obbligo di vigilanza datoriale risulta assolto proprio con la preposizione alla vigilanza di persona idonea.
In relazione a un infortunio occorso a un lavoratore, la Corte di Cassazione è giunta ad affermare la responsabilità del preposto per l’omessa vigilanza sull’utilizzo della cintura anticaduta di sicurezza da parte dei dipendenti, esonerando il datore di lavoro, in forza del principio di competenza, secondo il quale ciascun garante della sicurezza può essere chiamato a rispondere penalmente, limitatamente a quegli eventi che rientrano nella propria sfera di competenza.
Inoltre, la figura del preposto è responsabile per le violazioni della normativa antinfortunistica, anche se compiute dai lavoratori sottoposti alla sua vigilanza, escluso il caso in cui il comportamento dei prestatori assuma i caratteri dell’abnormità ed eccezionalità.
Ma come individuare la figura del preposto? La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la valutazione deve essere compiuta caso per caso e deve fondarsi sulla professionalità dei soggetti, sugli effettivi compiti svolti, sull’organizzazione dell’azienda e sulle prassi e consuetudini in essa seguite.
La figura del Preposto: le novità normative.
Il preposto assume una funzione ancora più centrale all’interno del sistema di prevenzione aziendale. E gli obblighi sono rivisti secondo queste novità:
- obbligo per Datori e Dirigenti di individuare la figura del Preposto
- possibilità di prevedere un emolumento per la funzione di Preposto secondo quanto definito dai contratti collettivi
- prevedere l’assenza di pregiudizio nei confronti del Preposto per lo svolgimento delle sue funzioni
- obbligo per il preposto di intervenire in caso rilevi comportamenti non conformi
- obbligo per il preposto di interrompere l’attività e informare i superiori nel caso di persistente inadempienza
- in caso di attività in appalto e subappalto i Datori di Lavoro hanno l’obbligo di indicare al committente i nominativi delle persone individuate come Preposti.
Di seguito si riporta le novità rilevanti.
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”
- f bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Dunque la figura del preposto deve ‘intervenire nell’attività lavorativa’ e ‘ha il potere si interrompere l’attività lavorativa dandone comunicazione al Ddl’”.
Ma in quali situazioni la figura del preposto dovrebbe intervenire interrompendo l’attività?
Ci sono delle situazioni di rischio immediato mortale o grave in cui il preposto a mio avviso deve Interrompere l’attività del lavoratore e il processo produttivo.
Un elenco non esaustivo potrebbe essere il seguente.

- Quando la posizione del lavoratore si trova nella direzione di un pericolo, come nella direzione di veicoli in movimento, rilasci di pressione, caduta di oggetti dall’alto ecc. (Line of Fire).
- Lavori in quota oltre 2 metri, senza protezioni fisse (parapetti) o senza imbracatura di sicurezza agganciata in modo sicuro a parti strutturali (Lavori in quota).
- Lavori con produzioni di scintille o fiamme libere o altri inneschi in aree a rischio di esplosione (Atex), o a elevato rischio di incendio ecc. (Lavori a caldo).
- Lavori all’interno di ambienti confinati o al cui interno ci possono essere atmosfere tossiche, esplosive o carenza di ossigeno, senza le necessarie autorizzazioni/permessi, attrezzature, DPI o violando le procedure definite (Spazi Confinati).
- Lavori all’interno di macchine e impianti in cui le protezioni sono state manomesse o bypassate, senza le necessarie autorizzazioni/permessi e procedure compensative (Bypass dispositivi di sicurezza).
- Lavori di manutenzione che prevedono l’introduzione di parti del corpo umano all’interno di macchine, impianti, attrezzature, senza che tutte le energie siano state preventivamente sezionate, scaricate, e messe in sicurezza con la procedura LO.TO. (Zero Energy).
- Guida di mezzi di trasporto, (camion ecc.) o sollevamento e trasporto (muletti) senza la cintura di sicurezza (o ad alta velocità). Uso del telefono cellulare mentre si è alla guida. (Guida in sicurezza).
- Lavori elettrici in tensione senza le necessarie procedure, DPI, qualificazione ecc. (Lavori elettrici).
- Sollevamento di carichi senza le necessarie procedure: bilanciamento del carico, controllo portata, imballo del carico, oscillazioni, stabilizzatori, distanze di sicurezza ecc. (Sollevamento).
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