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Appalti
Corte di Cassazione, Corte Suprema, DUVRI

La mancata valutazione dei rischi interferenziali

Cosa ci dice la Suprema Corte in merito al ricorso per la mancata valutazione dei rischi interferenziali nei lavori di manutenzione dell’inceneritore.

Tabella dei contenuti

La mancata valutazione dei rischi interferenziali fatti correre ai propri lavoratori da un’impresa appaltatrice alla quale un committente datore di lavoro ha affidata la manutenzione e la pulizia di un forno inceneritore installato nella propria azienda è l’argomento del quale si è occupato la Corte di Cassazione in questa sentenza chiamata a decidere sul ricorso presentato dal committente stesso che, invocando l’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si era dichiarato esonerato dall’obbligo di valutare il rischio chimico specifico che la ditta appaltatrice faceva correre ai propri lavoratori nello svolgimento della propria attività.

Il committente datore di lavoro, ha sostenuto la Suprema Corte in merito, è tenuto a valutare anche i rischi specifici dell’impresa appaltatrice alla quale ha affidato dei lavori di pulizia e manutenzione degli impianti installati nella propria azienda se agli stessi partecipano anche i suoi dipendenti. Tali rischi del resto, aggiunge lo scrivente, anche se non messi in evidenza esplicitamente nella sentenza, costituirebbero comunque dei rischi di natura interferenziale e quindi sarebbero oggetto di una valutazione da riportare in un Duvri nel quale indicare le misure che entrambe le parti devono adottare in collaborazione per la loro eliminazione.

DUVRI e DVR

Il caso, il ricorso in cassazione e le motivazioni.

Il Tribunale ha condannato il legale rappresentante di una società alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 1.350,00 di ammenda, in relazione a plurime violazioni alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di cui agli artt. 28, comma 2, lett. d), 223, comma 1, e 223, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, ritenendo irrilevante la circostanza, posta a fondamento delle difese svolte dall’imputato, che la manutenzione e la pulizia dell’impianto di termo-utilizzazione e delle aree esterne connesse, in relazione al quale erano state contestate le violazioni alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, fosse stata affidata a una impresa esterna.

Per quanto riguarda la mancata valutazione dei rischi interferenziali, l’imputato ha presentato un ricorso per cassazione contro la sentenza. Con il primo motivo, ha contestato l’applicazione errata dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008. Ha sottolineato che non aveva l’obbligo di vigilare sulle attività di manutenzione e pulizia dell’inceneritore poiché erano state affidate a un’impresa esterna. Inoltre, ha evidenziato che la collaborazione occasionale dei suoi dipendenti non autorizzata non era di sua conoscenza, rendendola irrilevante ai fini del documento di valutazione dei rischi.

Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 24 del D. Lgs. n. 758/1994, per la mancata sospensione del procedimento allo scopo di ammetterlo all’oblazione, posto che attraverso lo spegnimento dell’impianto aveva eliminato le conseguenze dannose del reato per cui la somma da pagare, ai sensi dell’art. 162 bis cod. pen., avrebbe dovuto essere ridotta della metà. Tale condotta, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto, essere comunque valutata al fine della ammissione alla oblazione, con la conseguente necessità di annullare la sentenza impugnata e di rimettere gli atti al Tribunale allo scopo di consentirgli di avvalersi dell’oblazione.

Mancata valutazione dei rischi interferenziali: Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Il ricorso riguardo la mancata valutazione dei rischi interferenziali è stato ritenuto inammissibile da parte della Corte di Cassazione. La censura formulata con il primo motivo, ha fatto osservare la stessa, mediante il quale l’imputato ha lamentato la violazione dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, per l’affermazione della sua responsabilità nonostante l’affidamento a un’altra impresa dei lavori di manutenzione e pulizia del forno inceneritore utilizzato nell’azienda, non è consentita nel giudizio di legittimità, in quanto attiene all’accertamento dei fatti compiuto dal Tribunale e in quanto tende a ottenerne una rivalutazione.

Il Tribunale, ha evidenziato la suprema Corte, aveva affermato la responsabilità dell’imputato, per la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, in considerazione del fatto che le operazioni di manutenzione e pulizia del forno inceneritore dell’azienda, benché affidate a un’altra impresa, erano state eseguite anche da dipendenti dell’impresa amministrata dall’imputato, con la conseguente sussistenza dell’obbligo di elaborare detto documento anche a suo carico. L’imputato aveva censurato tale accertamento sul piano del merito, e cioè della effettiva presenza dei dipendenti della propria azienda e della loro stabile partecipazione a tali lavorazioni, affermando che la stessa sarebbe stata estemporanea, non rientrante nelle loro mansioni e, comunque, non autorizzata.

mancata valutazione dei rischi interferenziali

La Corte Suprema: Inammissibilità del Ricorso per Valutazione dei Rischi e Oblazione”

La lamentela, però, ha precisato la Sez. III, non rientra nel giudizio di legittimità, in quanto non viene criticata l’interpretazione e l’applicazione della disposizione denunciata (posto che non è contestata la necessità di predisporre il documento di valutazione dei rischi quando propri dipendenti partecipino a lavorazioni per le quali esso occorra), bensì l’accertamento dei fatti sulla base dei quali è stata ravvisata la violazione alle disposizioni che prevedono l’obbligo di elaborazione del documento di valutazione dei rischi, e cioè l’effettiva partecipazione dei dipendenti della società amministrata dall’imputato ai lavori di manutenzione e pulizia dell’impianto inceneritore, in relazione ai quali non era stato elaborato il documento di valutazione dei rischi.

Tale partecipazione, ha fatto comunque osservare la Suprema Corte, era stata accertata dal Tribunale sulla base di quanto dichiarato da uno degli ispettori della ASL e dai dipendenti dell’azienda stessa da cui la conseguente inammissibilità della lamentela formulata dal ricorrente che aveva censurato tale accertamento.

Il secondo motivo riguardo la mancata valutazione dei rischi interferenziali, mediante il quale è stata lamentata la mancata ammissione del ricorrente alla oblazione, nonostante l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, è stato considerato dalla Sez. III manifestamente infondato, non essendo stata avanzata nel corso del giudizio di merito la relativa richiesta l’imputato quindi di conseguenza non poteva dolersi della mancata ammissione alla oblazione, rimessa pur sempre alla sua iniziativa di farne domanda, cosicché, in assenza di quest’ultima, non si è ravvisata alcuna violazione di legge da parte del Tribunale.

Considerazioni finali sulla mancata valutazione dei rischi interferenziali.

Il ricorso per la mancata valutazione dei rischi interferenziali, in definitiva, è stato dichiarato inammissibile dalla suprema Corte, stante il contenuto non consentito del primo motivo e la manifesta infondatezza del secondo per cui alla sua inammissibilità è conseguito l’onere a carico del ricorrente delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma nella misura di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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Fonte:  Gerardo Porreca-Punto Sicuro

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