Sicurezza e salute

Legge 198/2025: cosa cambia per la sicurezza sul lavoro in appalti e cantieri?

Tabella dei contenuti

La legge 198/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, è il risultato della conversione con modifiche del decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159.

Si tratta di un provvedimento pensato per intervenire con urgenza su alcuni nodi che negli ultimi anni sono diventati sempre più evidenti: la complessità degli appalti, la frammentazione nei cantieri, la necessità di rafforzare i controlli e, soprattutto, di rendere la sicurezza un elemento verificabile e tracciabile in ogni fase del lavoro.

Questa legge non riscrive il D.Lgs. 81/2008, ma lo integra con misure che puntano a migliorare la qualità dei processi organizzativi, a rafforzare la responsabilità di chi opera nei cantieri e a sostenere un modello di prevenzione che non sia solo formale ma concreto. Benvenuti suIngegnoSi, il portale della consulenza su salute e sicurezza sul lavoro.

Le novità della legge 198/2025 per la sicurezza nei cantieri.

In questo paragrafo vederemo e spiegheremo approfonditamente tutte le novità che riguardano tale legge con un focus particolare su:

  • appalti e subappalti,
  • cantieri temporanei e mobili,
  • vigilanza ispettiva,
  • responsabilità delle imprese e dei committenti,
  • tracciabilità delle presenze e dei processi,
  • sorveglianza sanitaria.

Si tratta di un testo legislativo che interessa direttamente RSPP, CSE/CSP, imprese edili, appaltatori, datori di lavoro, dirigenti e consulenti della sicurezza. Qui di seguito analizzeremo in modo semplice tutto ciò che cambia negli 8 articoli più importanti per le figure sopra menzionate, così da capire come applicare correttamente le novità introdotte sul campo.

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Art. 1 – Revisione delle aliquote INAIL in agricoltura

La legge autorizza l’INAIL a rivedere le aliquote contributive nel settore agricolo. È un passaggio che, pur entrando in una dimensione assicurativa, si collega al tema della sicurezza perché apre a un sistema più dinamico basato anche sulla qualità delle misure adottate dalle aziende.

Perché questa misura interessa gli RSPP e le imprese? Perché apre a una revisione futura dei sistemi premianti/punitivi legati all’andamento infortunistico. Significa che comportamenti virtuosi e investimenti reali in sicurezza peseranno di più sul premio assicurativo.

Art. 2 – Lavoro agricolo di qualità e sicurezza

In questo articolo la sicurezza diventa un criterio essenziale per definire la qualità del lavoro agricolo. Il messaggio che il legislatore intende trasmettere è che, può esistere un modello professionale credibile nel medesimo settore, purché sia sostenuto da un sistema di sicurezza solido e verificabile che si regge su tre pilastri: organizzazione, prevenzione e tutela dei lavoratori.

Dunque vengono rafforzati i requisiti di sicurezza nelle imprese che accedono al sistema di ceretificazione del lavoro agricolo di qualità.

Art. 3 – Appalti, subappalti, badge di cantiere e patente a crediti

L’articolo 3 della legge 198/2025 interviene in modo deciso su tre aspetti centrali per chi lavora nei cantieri:

  • la vigilanza sugli appalti,
  • l’identificazione delle persone presenti,
  • il sistema della patente a crediti.

È uno dei passaggi più significativi dell’intera legge, perché entra nel cuore dell’organizzazione del lavoro e della tracciabilità delle attività svolte, introducendo nuovi obblighi alle imprese appaltatrici.

La prima novità riguarda il rafforzamento dell’attività di vigilanza sugli appalti e sui subappalti. La legge stabilisce che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel rilasciare l’attestato utile all’iscrizione nella Lista di Conformità INL, debba orientare prioritariamente i propri controlli verso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto, sia pubblico che privato. È un segnale netto: l’attenzione si concentra proprio nei punti della filiera dove il rischio di dispersione dei controlli è più alto e dove la sicurezza può risentire della frammentazione delle responsabilità.

La seconda parte dell’articolo introduce il badge di cantiere, un’evoluzione della tessera di riconoscimento già prevista in alcune normative precedenti. Qui, però, il legislatore alza l’asticella: la tessera deve essere dotata di un codice univoco anticontraffazione e può essere resa disponibile anche in formato digitale, tramite piattaforme nazionali interoperabili con il SIISL. L’obiettivo è semplice e ambizioso: sapere sempre chi si trova in cantiere, quando e con quale ruolo, riducendo al minimo il rischio di irregolarità e aumentando la trasparenza nelle attività quotidiane.

La terza novità riguarda infine la patente a crediti, già presente nel sistema della sicurezza ma ora rafforzata soprattutto sul fronte delle sanzioni. In caso di lavoro irregolare, le conseguenze diventano più severe e l’INL può basarsi anche sulle informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso, unendo così dati e controlli per ottenere un quadro più preciso della situazione delle imprese. Questo rende l’intero sistema più coerente: chi opera correttamente mantiene i propri crediti e la propria operatività, mentre comportamenti irregolari incidono in modo diretto sulla possibilità di lavorare nei cantieri.

Nel complesso, l’articolo 3 porta la sicurezza nei cantieri verso un modello più trasparente, monitorabile e responsabile. Appalti, accessi e qualificazione delle imprese diventano elementi più chiari e più controllati, con l’obiettivo di costruire cantieri in cui ogni fase sia riconoscibile e tracciata, e dove la prevenzione non sia solo un obbligo normativo ma una parte strutturale dell’attività.

Art. 4 – Rafforzamento della vigilanza INL e Carabinieri

Le attività ispettive aumentano e diventano più mirate:

  • più controlli nei cantieri e negli appalti,
  • coordinamento con Carabinieri per la tutela del lavoro,
  • priorità ai casi di rischio elevato e al lavoro irregolare.

Il “controllo documentale” non basta più e le imprese devono dimostrare di applicare davvero misure di sicurezza. L’obiettivo è intensificare i controlli, soprattutto nei settori che storicamente presentano maggiori criticità, come l’edilizia e gli appalti complessi. Emergerà una vigilanza continuativa e capillare, non più episodica.

Per rispondere a questo obiettivo la legge 198/2025 interviene in modo strutturale, autorizzando ad assumere 300 nuovi ispettori a tempo indeterminato, attraverso concorsi organizzati su base regionale per il triennio 2026-2028, dopo anni in cui si denunciava la scarsità di personale ispettivo.

Si tratta di figure che appartengono alle due famiglie professionali centrali per la sicurezza:

  • l’ispettore di vigilanza ordinaria, che svolge i controlli generali in materia di lavoro;
  • l’ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, che interviene direttamente sugli aspetti prevenzionistici e tecnici legati al rischio nei luoghi di lavoro.

Accanto all’INL, la legge interviene anche sul fronte delle forze dell’ordine: viene incrementata di 100 unità la dotazione organica del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, un reparto altamente specializzato che opera già da anni in sinergia con l’Ispettorato. Questo potenziamento rende la rete dei controlli più ampia e più coordinata, capace di intervenire rapidamente in contesti dove il rischio di irregolarità è elevato.

Sorveglianza sanitaria

Insieme, questi interventi segnano un cambio di passo significativo. La vigilanza sulla sicurezza non è più vista come un’attività emergenziale o straordinaria, ma come una funzione stabile, programmata e radicata nei territori. Con più ispettori, più competenze tecniche e più presenza sul campo, l’obiettivo è creare cantieri e ambienti di lavoro in cui la prevenzione sia un fatto reale, verificabile e costantemente monitorato.

Art. 5 – Prevenzione, cultura della sicurezza e rafforzamento dei percorsi formativi

L’articolo 5 della legge 198/2025 amplia in modo significativo il raggio d’azione delle politiche di prevenzione, introducendo strumenti finanziari e organizzativi che mirano a coinvolgere non solo le imprese, ma anche i rappresentanti dei lavoratori e l’intero sistema di tutela. È un articolo che punta a consolidare la cultura della sicurezza, non come slogan, ma come investimento stabile e strutturale.

A partire dal 2026, l’INAIL trasferirà ogni anno almeno 35 milioni di euro al Fondo sociale per occupazione e formazione. Queste risorse, ripartite previo confronto con la Conferenza Stato-Regioni, saranno utilizzate per sostenere:

  • iniziative di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • percorsi formativi dedicati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ai rappresentanti territoriali e a quelli di sito produttivo;
  • piani formativi costruiti insieme alle parti sociali, con l’obiettivo di rispondere ai rischi specifici di ogni settore.

Una particolare attenzione è rivolta proprio agli RLS, soprattutto quelli che operano nelle realtà più piccole.
Per le imprese con meno di 15 lavoratori, la legge affida alla contrattazione collettiva nazionale il compito di definire modalità e criteri dell’aggiornamento periodico, rispettando il principio di proporzionalità: la formazione dovrà cioè essere adeguata sia alla dimensione dell’azienda sia al livello di rischio presente.

Un’altra novità significativa riguarda il tema della tracciabilità delle competenze.
Le attività formative previste dal D.Lgs. 81/2008 verranno registrate:

  • nel fascicolo elettronico del lavoratore,
  • nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino,
  • all’interno della piattaforma SIISL.

Questo permette di costruire un quadro sempre aggiornato delle competenze in materia di sicurezza, facilitando la mobilità e valorizzando il percorso professionale del singolo lavoratore.

Infine, l’articolo introduce un impegno preciso: entro il 31 dicembre 2026 dovranno essere rivisitate le modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol. È un tema sensibile, che riguarda direttamente la prevenzione nei settori ad alto rischio, e che richiede strumenti aggiornati, coerenti e basati su evidenze scientifiche.

L’articolo 5, nel suo insieme, traccia una linea chiara: la prevenzione non si esaurisce nei documenti o nella vigilanza, ma passa attraverso la formazione, la cultura del rischio, la partecipazione dei lavoratori e la trasparenza delle competenze acquisite. È una visione di lungo periodo, che punta non solo a ridurre gli incidenti, ma a costruire ambienti di lavoro più consapevoli e responsabili.

Art. 7 – Tutela rafforzata per gli studenti nei percorsi di formazione scuola-lavoro

L’articolo 7 concentra l’attenzione su un tema che negli ultimi anni ha assunto un’importanza crescente: la sicurezza degli studenti coinvolti nei percorsi di formazione scuola-lavoro, gli ex PCTO. La legge interviene ampliando in modo significativo le tutele a loro disposizione, riconoscendo che l’ingresso in un contesto produttivo comporta rischi che devono essere gestiti con lo stesso livello di attenzione riservato ai lavoratori.

La prima novità riguarda l’estensione della tutela assicurativa INAIL agli infortuni in itinere. Questo significa che anche gli spostamenti degli studenti da e verso il luogo della formazione sono coperti dall’assicurazione, considerando tali tragitti parte integrante dell’esperienza formativa. È un riconoscimento importante, perché colma una lacuna che aveva esposto molti ragazzi a situazioni non adeguatamente tutelate.

La seconda novità introduce un principio chiaro nella gestione delle convenzioni tra scuole e imprese:
gli studenti non possono essere impiegati in lavorazioni ad elevato rischio. La valutazione di quali attività rientrino in questa categoria non è lasciata all’interpretazione, ma viene ancorata al documento di valutazione dei rischi (DVR) dell’azienda ospitante. È il DVR, infatti, a individuare in modo oggettivo i rischi presenti e a definire quali attività siano compatibili con la presenza di minori o di giovani in formazione.

In questo modo, la legge ribadisce che la formazione scuola-lavoro deve essere un’esperienza educativa e orientativa, non un’esposizione prematura a pericoli non proporzionati alle competenze e all’età degli studenti. L’articolo 7 della legge 198/2025 costruisce quindi un quadro di maggior tutela e responsabilità condivisa tra istituzioni scolastiche e imprese, con l’obiettivo di garantire percorsi formativi più sicuri e rispettosi della crescita dei giovani.

Art. 14 – Agevolazioni occupazionali e centralità del SIISL nelle assunzioni

L’articolo 14 introduce una novità che unisce politiche occupazionali e responsabilità datoriale, ponendo al centro il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa (SIISL). A partire dal 1° aprile 2026, il SIISL diventa infatti lo strumento di riferimento per buona parte dei processi di assunzione che prevedono incentivi o benefici contributivi.

La norma stabilisce che i datori di lavoro privati che intendono usufruire di agevolazioni per l’assunzione debbano prima pubblicare la posizione lavorativa sul SIISL. Attraverso questa procedura la richiesta di benefici potrà essere considerata valida. È un modo per rendere più trasparente il mercato del lavoro e per garantire che le opportunità incentivare siano realmente accessibili a chi è in cerca di occupazione.

Allo stesso tempo, l’articolo ribadisce un principio fondamentale: anche in presenza di agevolazioni, il datore di lavoro deve garantire il pieno rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Non si tratta quindi soltanto di un processo amministrativo, ma di un richiamo al fatto che ogni beneficio economico deve accompagnarsi all’impegno verso un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle regole.

Sempre dal 1° aprile 2026, il SIISL diventa anche un canale aggiuntivo per le comunicazioni obbligatorie relative ad assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro. Datori di lavoro e soggetti abilitati potranno quindi utilizzare la piattaforma per adempiere ai loro obblighi, semplificando la gestione documentale.

Infine, un ruolo importante viene attribuito alle Agenzie per il Lavoro, che dovranno pubblicare sul SIISL tutte le posizioni che gestiscono e potranno usare la piattaforma per individuare candidati idonei. In questo modo, il SIISL si trasforma in un punto di incontro strutturato tra domanda e offerta, integrando funzioni di matching, trasparenza e controllo.

Nel complesso, l’articolo 14 non modifica solo le procedure amministrative, ma contribuisce a costruire un sistema più ordinato, accessibile e responsabile, in cui il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro resta un requisito imprescindibile anche nelle politiche di incentivazione all’assunzione.

Art. 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

L’articolo 17 amplia l’orizzonte della sorveglianza sanitaria, intervenendo direttamente sul D.Lgs. 81/2008 per rafforzare il legame tra tutela della salute, prevenzione e partecipazione dei lavoratori. Non si limita a ridefinire obblighi e procedure, ma introduce una visione più moderna della salute in azienda, intesa non solo come protezione dai rischi professionali, ma anche come promozione del benessere complessivo.

La norma prevede la possibilità, attraverso la contrattazione collettiva, di introdurre misure dedicate alla salute e alla sicurezza che vadano oltre i minimi previsti dalla legge. Ciò significa che settori e aziende potranno concordare interventi specifici, finanziati con risorse appositamente destinate, per sostenere iniziative concrete di promozione della salute nei luoghi di lavoro.

Un punto particolarmente innovativo riguarda la possibilità di garantire ai lavoratori permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici previsti dai programmi di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di una scelta che riconosce il valore della prevenzione primaria e che consente di superare uno degli ostacoli più comuni: la difficoltà di conciliare gli orari di lavoro con quelli delle strutture sanitarie.

obblighi appaltatori legge 198/2025

In questo modo, la sorveglianza sanitaria non resta confinata all’ambito del rischio professionale, ma dialoga con la promozione della salute pubblica, dando vita a un modello integrato che protegge il lavoratore come persona, e non solo come soggetto esposto a un determinato pericolo.

L’articolo 17 segna quindi un’evoluzione culturale. La sicurezza non viene intesa soltanto come assenza di infortuni, ma come costruzione di condizioni che favoriscano diagnosi precoci, stili di vita più sani e un rapporto più equilibrato tra lavoro e benessere. È un cambiamento che può incidere profondamente sulla qualità della vita dei lavoratori e sulla responsabilità sociale delle imprese.

Considerazioni finali sulla legge 198/2025 e ulteriori novità.

La legge 198/2025 segna un passaggio importante nel modo in cui l’Italia affronta la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Non si limita a correggere parti del sistema esistente: interviene per renderlo più maturo, più responsabile e più vicino alle esigenze reali delle imprese e dei lavoratori.

Il legislatore, con questa legge, traccia una direzione chiara, una rotta che non riguarda solo chi scrive le norme, ma anche chi le vive ogni giorno. Imprese, lavoratori e consulenti sono chiamati a muoversi nella stessa direzione: quella che vede la sicurezza non come un adempimento formale, ma come un processo vivo, quotidiano, fatto di consapevolezza, partecipazione e capacità di prevenire prima ancora di intervenire.

Tra i punti più significativi introdotti durante la conversione, uno dei più innovativi riguarda il tracciamento dei mancati infortuni. Per la prima volta, alle imprese con più di 15 dipendenti viene richiesto non solo di registrare ciò che accade, ma anche ciò che sarebbe potuto accadere.

Mondi che finora erano rimasti sotto traccia — i “near miss” che raccontano le fragilità dei processi — diventano un patrimonio informativo da raccogliere, analizzare e utilizzare per migliorare. Le linee guida, attese entro sei mesi, aiuteranno le aziende a muoversi con chiarezza in questo nuovo ambito, valorizzando le buone pratiche già sviluppate da INAIL e dagli organismi paritetici.

Un altro tassello importante riguarda la consultazione gratuita delle norme UNI, che apre finalmente la strada a un accesso più democratico agli standard tecnici. Le norme UNI sono spesso fondamentali per interpretare correttamente gli obblighi di legge, ma non sempre risultano facilmente accessibili. La possibilità di consultarle attraverso convenzioni tra Ministero, Inail e UNI va nella direzione di una maggiore trasparenza e di una più ampia diffusione della cultura tecnica.

La conversione introduce anche misure che rafforzano la capacità operativa del sistema pubblico, come la stabilizzazione di personale sanitario Inail — 28 medici specialisti e 66 infermieri — figure indispensabili per garantire valutazioni, interventi e attività di prevenzione di qualità su tutto il territorio nazionale.

Infine, la legge dedica attenzione anche alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, chiarendo definizioni e procedure in materia di formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario. È un riconoscimento al ruolo insostituibile che queste realtà svolgono in emergenze e scenari complessi, e un invito a rafforzare il loro contributo attraverso regole più chiare e coerenti.

Nel complesso, la legge 198/2025 rappresenta un passo avanti verso un sistema più solido, dove ogni attore — imprese, lavoratori, istituzioni e organismi tecnici — è chiamato a svolgere un ruolo definito e consapevole.
L’auspicio è che questo articolo possa offrire a chi legge un supporto pratico, utile a orientarsi tra le novità e a trasformarle in strumenti concreti per migliorare non solo la conformità normativa, ma la qualità stessa del lavoro quotidiano.

Se il risultato finale sarà quello di cantieri più sicuri, lavoratori più tutelati e organizzazioni più preparate, allora il senso profondo di questa legge avrà trovato la sua piena realizzazione.

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