Oggi con IngegnoSi farà luce sulla nuova ordinanza ponte per quel che concerne l’uso dei dispositivi di protezione per le vie respiratorie (mascherine). Andremo a vedere in cosa consiste l’ordinanza e in particolare vedremo a chi rimarrà l’obbligo di indossare la mascherina e a chi invece decadrà tale obbligatorietà.
Ordinanza Giugno 2022
Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza ponte, in vista dell’entrata in vigore del decreto, con cui viene prorogato l’uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, nelle Rsa e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo.
Decade l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine per gli esami di stato.
Il decreto inoltre va a stabilire la proroga dell’uso di mascherine di tipo FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto (aerei esclusi), nelle RSA e nelle strutture sanitarie.
È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
Resta l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

L’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
Qui di seguito sarà elencato chi non avrà l’obbligo per quanto riguarda l’uso delle mascherine:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.