Responsabilità di infortunio con macchina CE e responsabilità in caso di macchina non CE
I recenti accadimenti e il fenomeno infortunistico in preoccupante ascesa, complice la ripartenza dell’attività lavorativa post pandemia, hanno nuovamente acceso i riflettori sulla conformità delle macchine. Di chi è la responsabilità di infortunio con macchina CE e non? Molto spesso capita di trovarsi di fronte a titolari di azienda convinti di essere tutelati dalla messa a disposizione in azienda di macchine marcate CE, alla stregua di un paracadute che esonera da ogni responsabilità. Purtroppo l’assioma non è sempre vero, anzi, spesso conduce a inattese e spiacevoli sorprese a carico del responsabile aziendale.
Per rendere i soggetti aziendali maggiormente consapevoli, si propongono di seguito, alcune sentenze della Cassazione Penale che evidenziano i principi giuridici affermati e ribaditi dalla Corte.
Cassazione Penale, 20 febbraio 2020 n.6566
La Corte si è pronunciata sulle responsabilità d’infortunio di una datrice di lavoro per aver causato ad un operaio meccanico una lesione personale grave consistente nell’amputazione di una falange del terzo dito della mano sinistra.
In particolare, il difensore di azienda “consentiva che il lavoratore, intento a tagliare pezzi metallici mediante l’impiego di una sega a nastro orizzontale, nel raccogliere manualmente degli sfridi di lavorazione urtava con la mano sinistra la lama in movimento, in un tratto non adeguatamente protetto, cagionandosi la lesione sopra meglio descritta – per colpa specifica consistita nel non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle disposizioni normative, in particolare nell’aver predisposto una sega a nastro orizzontale priva dei requisiti di protezione e sicurezza indicati ai punti 1.3.8.1. e 1.4.1. del D.Lgs. n.17 del 2010 (art.70, comma 1, D.Lgs.n.81 del 2008). Il lavoratore per di più risultava essere stato fornito di dispositivi di sicurezza individuale nonché adeguatamente formato ed informato dei rischi di utilizzo del macchinario” e che egli, nel compiere l’operazione su ricordata, aveva indossato i guanti.

La Cassazione ribadisce anzitutto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità del costruttore, eventualmente presente in caso di attrezzature non conforme pur se marcate CE, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro utilizzatore della macchina, giacché questi è obbligato ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti chiamati ad avvalersi della macchina.”
A tale regola, fondante la concorrente responsabilità del datore di lavoro, si fa eccezione nella sola ipotesi in cui la verifica del pericoloso presente sulla attrezzature sia impossibile da intercettare da un occhio non esperto, es. vizio non visibile e non raggiungibile nella macchina.
Perché il CE non concorre ad un esonero di responsabilità?
Sul datore di lavoro “grava l’obbligo di eliminare ogni fonte di percolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Cassazione Penale, Sez.IV, 21 dicembre 2016 n.54480
Condanna di datore di lavoro per omicidio colposo “aveva cagionato per colpa la morte del lavoratore rimasto schiacciato tra i rulli di una macchina raccoglitrice semovente per tabacco non provvista di efficiente sistema di sicurezza, tale da bloccare il funzionamento in assenza del conducente sul sedile di guida”.
In particolare “il lavoratore, operante all’interno dell’azienda agricola dell’imputato, sceso dalla macchina raccoglitrice di tabacco che conduceva, era rimasto incastrato nei rulli della predetta raccoglitrice restandone poi schiacciato, a causa della mancata attivazione del meccanismo di spegnimento automatico, ossia di un interruttore posto al di sotto del sedile di guida, che avrebbe dovuto attivarsi allorquando l’operatore fosse sceso dal mezzo.”
La Corte d’Appello aveva accertato che secondo Ispesl era emerso che la macchina raccoglitrice era dotata di un dispositivo posto all’interno del sedile di guida per rilevare la presenza dell’operatore; che detto dispositivo era costituito da un interruttore i cui elementi principali erano rappresentati da due lamine conduttrici di rame separate da una imbottitura di spugna; che, deteriorandosi l’imbottitura, le lamine restavano in contatto, impedendo lo spegnimento della macchina al momento della discesa del conducente del mezzo”.
E ancora, gli accertamenti avevano evidenziato che “non aveva condotto degli adeguati controlli, e non era stato provato che il datore di lavoro avesse impartito alla vittima adeguata formazione sull’uso del mezzo.”

La difesa tecnica adotta la linea di sostenere la riconducibilità del sinistro ad evento fortuito, fidando sulla omologazione CE del dispositivo acquistato, e sulla impossibilità di accertare neppure con la massima diligenza della difettosità del macchinario, ravvedibile solo all’esame dei tecnici dell’lspesl”.
La Cassazione riguardo la responsabilità d’infortunio rigetta tale argomentazione per la stessa motivazione della precedente sentenza. Applicando questo principio, dunque, secondo la Corte “era proprio il datore di lavoro a dover assicurare la efficiente manutenzione del mezzo, salvaguardando il corretto e perdurante funzionamento del dispositivo di sicurezza.” Non può, quindi, affermarsi la sussistenza di un vizio di progettazione, è indiscutibile che il datore di lavoro che aveva acquistato il mezzo, fosse a conoscenza dell’esistenza dell’interruttore “presenza uomo” posto sotto il sedile (il quale dunque non può considerarsi dispositivo occulto) e conseguentemente restava pienamente responsabile del relativo funzionamento.”
Responsabilità di infortunio: Cassazione Penale, Sez.IV, 14 giugno 2016 n.24708
La Corte ha chiarito che l’obbligo di aggiornamento previsto a carico del datore di lavoro art.18, comma 1, lett.z), d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 va valutato in relazione al generale obbligo incombente sul datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori; quest’ultimo è, infatti, un obbligo assoluto che non consente la permanenza di macchinari pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
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