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Sicurezza e salute

Obbligo della valutazione dei rischi rari e ignoti

Come si è pronunciata la Corte di Cassazione e la Corte superema in merito all’obbligo di valutazione dei rischi rari e ignoti? Questo e altro in questo nuovo contenuto.

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Benvenuti su IngegnoSi e in questo nuovo contenuto che proverà a far luce sull’importanza di valutare anche i rischi rari e ignoti. In particolare, il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare tutti i fattori di rischio concretamente presenti nell’azienda, secondo la propria esperienza, l’evoluzione della scienza-tecnica e l’analisi della casistica verificabile nell’ambito delle lavorazioni.

Per considerare ‘non noto’ un rischio, ha precisato la suprema Corte, occorre  che anche la scienza-tecnica non abbia potuto osservare l’evento che lo realizza per cui solo in questo caso viene meno l’obbligo di prevederlo da parte del datore di lavoro non potendo pretendere che lo stesso vada al di là del limite del sapere tecnico-scientifico. L’evento raro, invece, la cui realizzazione non sia comunque ignota all’esperienza e alla conoscenza della scienza-tecnica, è pur sempre un evento possibile e prevedibile e come tale deve essere previsto e valutato. Sostanzialmente esso è un evento connotato da una bassa frequenza statistica che prima o poi può verificarsi.

rischi rari e ignoti

Oggetto della mancata valutazione dei rischi rari e ignoti contestata agli imputati è stata nel caso in esame l’otturazione degli ugelli di una pressa utilizzata per lo stampaggio a iniezione, anomalia che ha provocato l’esplosione del gas sviluppatosi nello stesso e la conseguente proiezione di materiale molto caldo che, investendo il lavoratore che era impegnato nel rimuoverla dall’estrusore, gli ha creato delle gravi ustioni al volto e alla mano destra.

L’anomalia verificatasi sul macchinario benché rara non era comunque ignota in quanto si era già verificata in passato per cui la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso avanzato dagli imputati, ha ritenuta giusta la condanna da parte dei giudici di chi avrebbe dovuto valutare il rischio specifico e adottare delle misure di prevenzione.

Rischi rari e Ignoti: Le decisioni della Corte di Cassazione

La stessa, confermando integralmente la decisione del primo giudice, ha escluso il carattere di straordinarietà dell’evento, occorso durante l’effettuazione di una manovra quotidianamente svolta, con modalità da lungo collaudate (utilizzo di uno scalpello e di un martello per colpire il grumo formatosi all’interno del macchinario, e contestuale azionamento meccanico di una vite posta all’interno della medesima tramoggia allo scopo dì favorirne il movimento), ritenendo che lo scoppio, dovuto allo sprigionamento violento e improvviso del gas formatosi nella tramoggia della macchina a iniezione, durante il fermo dell’apparecchiatura, rimasta comunque accesa dalle sedici all’una di notte, in quanto evenienza ‘possibile’ fosse comunque prevedibile e quindi evitabile.

La Corte territoriale riguardi ai rischi rari e ignoti,  afferma che l’adempimento degli obblighi prevenzionistici in materia di sicurezza sul lavoro, avendo a oggetto la tutela della salute dei lavoratori, impone al datore di lavoro l’adozione del massimo grado di diligenza e di perizia, così da annoverare “fra gli eventi prevedibili anche quelli meramente possibili”, come quello verificatosi, il cui prodursi poteva essere evitato con adeguata procedimentalizzazione delle modalità operative.

Dunque, proprio il dato empirico dell’essersi l’anomalia già presentata, benché in sole due occasioni nei precedenti trent’anni, ha reso l’evento prevedibile come evento ‘possibile’, il che avrebbe dovuto condurre il garante a individuarne il rischio, al fine di prevenire la sua realizzazione.

Non basta, cioè, a giustificare la mancata previsione del pericolo nel documento di valutazione dei rischi, né che la sua realizzazione non si sia mai presentata nello svolgimento dell’attività concreta all’interno dell’impresa, né che esso non rientri nell’esperienza indiretta del datore di lavoro ma per considerare ‘non noto’ il rischio occorre che anche la scienza tecnica non abbia potuto osservare l’evento che lo realizza. Solo in questo caso viene meno l’obbligo previsionale del datore di lavoro, cui non può richiedersi di oltrepassare il limite del sapere tecnico-scientifico, con un pronostico individuale”.

Obbligo valutazione rischi rari

Sui rischi rari e ignoti la conclusione che deve trarsi da questa premessa, secondo la suprema Corte, è che l’evento ‘raro’, in quanto ‘non ignoto’, è sempre prevedibile e come tale deve essere previsto, in quanto rischio specifico e concretamente valutabile.

L’evento raro, infatti, non è l’evento impossibile ma anzi è un evento che, per definizione, prima o poi si verifica anche se il suo realizzarsi è connotato da una ‘bassa’ frequenza statistica. E ciò comporta, nondimeno, che nel caso in cui la lavorazione comporti un elevato numero di azioni ripetitive particolare cura debba assicurarsi alla previsione del concretizzarsi di rischi riguardanti il prodursi di un ‘evento raro’, la cui realizzazione non sia ignota all’esperienza e alla conoscenza della scienza tecnica.

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