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Rischio chimico
INGENGNOSI, Regolamenti REACH e CLP

Come gestire correttamente il rischio chimico per le aziende metalmeccaniche?

Come gestire correttamente il rischio chimico? Come conformarsi ai regolamenti REACH e CLP? Oggi risponderemo a queste domande.

Tabella dei contenuti

In questo contenuto, con IngegnoSi vedremo come gestire correttamente il rischio chimico e le diverse identità e responsabilità che un’azienda metalmeccanica può assumere in base all’origine dei prodotti che utilizza per la progettazione e il collaudo. È un percorso fondamentale per comprendere le implicazioni normative e le azioni necessarie per garantire la conformità ai Regolamenti REACH e CLP nell’Unione Europea.

Nel corso di questo articolo, esamineremo gli obblighi specifici che ricadono su di voi, come importatori, ai sensi dei Regolamenti REACH e CLP. È un viaggio informativo fondamentale per garantire la vostra conformità e la sicurezza dei vostri processi. Prima però sarà opportuno fare alcune precisazioni sulla corretta identità dei prodotti.

Nel caso in cui i prodotti ricevuti siano di origine UE: l’azienda “che utilizza tali prodotti per la progettazione e il collaudo si identifica come Utilizzatore a Valle”. 

Ma c’è anche il caso che i prodotti siano di origine extra-UE.

In questo caso l’azienda metalmeccanica che utilizza i prodotti, per la progettazione e il collaudo, si identifica, invece, come Importatore.

Senza dimenticare che un’azienda che importa chemicals (ad esempio prodotti tecnici come colle, adesivi o vernici o prodotti che devono poi essere trattati nel processo in cui la macchina è coinvolta) da un paese extra-UE, “è un importatore ai sensi dei Regolamenti REACH e CLP anche se l’utilizzo di tali prodotti è solo interno e non vengono venduti o forniti a terzi”. E l’importazione, in base alle definizioni presenti nei Regolamenti REACH e CLP, “è considerata un’immissione sul mercato”.

Se poi l’azienda è considerata “importatrice”, questo determina “un numero maggiore di responsabilità e di azioni da svolgere per conformarsi ai Regolamenti REACH e CLP e per recuperare e valutare correttamente le informazioni e i dati necessari per la scelta delle misure di gestione del rischio chimico, in quanto l’azienda metalmeccanica risulta essere responsabile dell’immissione sul mercato europeo”.

Si fa presente “che in tal caso la Scheda di Dati di Sicurezza potrebbe risultare NON obbligatoria, ma un livello equivalente di informazioni sui pericoli e sulla gestione dei rischi deve comunque essere fornito al lavoratore”.

Rischio chimico

Gli obblighi REACH e CLP

 Il documento riporta alcuni obblighi REACH e CLP per l’importatore riguardo il rischio chimico.

Riguardo al Regolamento REACH:

  • Registrazione (sostanze > 1 tonn /anno)
    • Registrare le sostanze in quanto tali o contenute in miscele, importate in quantità > 1 tonn/anno, a meno che non si possano applicare delle esenzioni in base ai criteri previsti dal REACH.
  • Scheda di Dati di Sicurezza (indipendente dalla quantità)
    • Predisporre per le sostanze e/o le miscele che rispettano i requisiti previsti dall’art. 31 del REACH, una SDS, conforme all’Allegato II del REACH e successive modifiche.
    • Redigere la SDS in lingua italiana.
    • Mantenere per 10 anni la documentazione relativa alla/e SDS del fornitore e a quella/e emessa/e.
  • Restrizioni/ Autorizzazioni/SVHC
    • Verificare che i prodotti non contengano sostanze in autorizzazione, con restrizioni o sostanze identificate come SVHC.

Riguardo al Regolamento CLP:

  • Classificazione ed Etichettatura
    • Classificare, etichettare e imballare conformemente al CLP.
    • Etichetta in lingua italiana.  
  • Notifica Inventario C e L
    • Notificare la classificazione e l’etichettatura all’inventario dell’ECHA in conformità all’articolo 40 del Regolamento CLP entro 1 mese dall’immissione sul mercato.
  • Notifica Archivio Preparati Pericolosi ISS
    • Notificare le miscele pericolose conformemente al D.Lgs.14 marzo 2003 n.65 e art.45 del Regolamento CLP.

Le criticità in materia di rischio chimico

Si indica che il primo grande ostacolo è “dovuto alla mancanza di informazioni relative alla composizione quali-quantitativa dei prodotti”. Anche in presenza di una Scheda di Dati di Sicurezza “l’azienda deve valutare gli obblighi di registrazione REACH o di esenzione alla registrazione”. Inoltre seppur “vi possano essere soluzioni che permettono all’azienda di evitare la registrazione delle sostanze, tali soluzioni devono essere valutate approfonditamente per gestire correttamente il rischio chimico. E per fare ciò servono informazioni che un’azienda metalmeccanica spesso non sa di dover richiedere e, nel caso in cui riesca comunque ad ottenere, non sa come gestire perché non ha le competenze per farlo”.

Si segnala poi che nella maggior parte dei casi “l’azienda NON riceve un prodotto classificato ed etichettato ai sensi del CLP e una Scheda di Dati di Sicurezza conforme ai parametri europei. Anche in tal caso l’azienda non ha in mano gli elementi per poter sviluppare internamente tali informazioni e quindi valutare la pericolosità del prodotto e determinare le condizioni operative e le misure di gestione del rischio opportune”. E questo vale anche per quanto riguarda la gestione della normativa ambientale.

Riportiamo dal documento una tabella che mostra alcuni esempi di prodotti che, quando destinati all’end-user sono esclusi dal campo di applicazione del CLP, ma che presentano pericoli non irrilevanti per un operatore che ne utilizza una quantità importante in fase di collaudo:

tabella importatore reach

In definitiva, come racconta l’intervento, spesso la mancanza o insufficienza delle informazioni può avere serie ricadute sia “nell’ambito della corretta gestione del rischio chimico per gli operatori, quindi della gestione della sicurezza sul lavoro, sia sulla corretta gestione degli impatti ambientali”.

 La qualità delle informazioni sui chemicals

Infatti a qualsiasi azienda metalmeccanica “sarà capitato di ricevere richieste di conformità da parte di clienti”: queste richieste di conformità interessano sempre più anche aspetti collegati al Regolamento REACH o ad altre normative e richiedono di “certificare l’assenza sopra determinati limiti di specifiche sostanze chimiche e di famiglie generali di composti”.

L’approccio dell’azienda metalmeccanica si basa solitamente “sulla richiesta ai propri fornitori di confermare la conformità ai parametri indicati dai clienti. Pertanto l’eventuale dichiarazione di conformità a capitolati o ad esigenze normative si fonda non su una conoscenza e un esame dettagliato, ma su un ‘giro’ di carte”.

In conclusione, sulla base di queste considerazioni, un’azienda metalmeccanica “deve prevedere in fase di progettazione, di accordi commerciali, di acquisti e di organizzazione del progetto, la valutazione della conformità chimica dei componenti del suo articolo.

La nostra missione è quella di guidare il successo delle aziende proteggendo le persone e mettendole al centro dei nostri progetti. Scopri come Sicuringegneria potrà aiutarti a gestire correttamente il rischio chimico.

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