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Uso delle attrezzature: il datore di lavoro non formato è sanzionabile

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La sicurezza sul posto di lavoro è di fondamentale importanza, e ciò implica garantire che l’uso delle attrezzature debba avvenire in modo sicuro da persone adeguatamente formate. Il nostro obiettivo è promuovere la consapevolezza sulla corretta gestione delle attrezzature e sulla responsabilità connessa a questo aspetto.

In questo contenuto approfondiremo un aspetto particolare del d.lgs 81/2008 e nello specifico ‘uso delle attrezzature dal datore di lavoro. Strumenti indispensabili per svolgere o dare esecuzioni a determinate attività professionali. In questo contenuto non si tratta solo di comprendere l’importanza delle attrezzature, ma anche di esplorare i rischi associati all’uso inappropriato o non informato di tali strumenti.

Ma cosa significa veramente essere informati sull’uso delle attrezzature? Quali sono le implicazioni legali che possono insorgere dal non rispettare le normative di riferimento? E come possiamo prevenire sanzioni e pericoli attraverso l’adozione di comportamenti corretti e responsabili? In questo contenuto risponderemo a queste domande, esplorando i dettagli delle leggi e delle sanzioni legate all’uso delle attrezzature e scopriremo strategie per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. Intanto benvenuti su IngegnoSi.

uso delle attrezzature

Quali sono gli obblighi del d.lgs 81 08 per l’utilizzo di macchine e attrezzature sono del datore di lavoro?

Il datore di lavoro deve assegnare attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità speciali solo a persone specificamente incaricate, che abbiano ricevuto l’adeguata informazione, formazione e addestramento, come stabilito dall’articolo 71, comma 7, della legge D.Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, Il datore di lavoro è responsabile nel garantire che le attrezzature siano utilizzate in modo sicuro e adeguato, prevenendo rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il datore di lavoro o il dirigente che viola questo obbligo è punito ai sensi dell’articolo 87 comma 2 lettera c) con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda.

L’articolo viene violato se l’attrezzatura viene affidata:

  • a un lavoratore non formato/addestrato;
  • a un lavoratore autonomo o a un soggetto di cui all’articolo 21 che non rispetta il titolo III (e che quindi non è formato);
  • a uno che passa lì per caso, non formato/ non addestrato;
  • a un datore di lavoro non formato/non addestrato;
  • a uno stagista non formato/ non addestrato.

E chi ha affidato illecitamente a soggetti non contemplati dalla norma l’attrezzatura verrà sanzionato se datore di lavoro o dirigente.

Ovvero la norma viene violata ogni qualvolta l’attrezzatura viene affidata a chi non è un lavoratore formato all’uso dell’attrezzatura che richiede speciali conoscenze.

Il datore di lavoro non formato che affida a se stesso l’attrezzatura sta violando la legge perché la legge lo obbliga ad affidare l’attrezzatura a un lavoratore formato, mentre il datore di lavoro non è formato in questo esempio specifico. L’elemento decisivo della sanzione è l’utilizzo dell’attrezzatura da parte di chi non è formato.

Uso delle attrezzature: Per chi sono previste le Sanzioni Penali?

In merito all’uso delle attrezzature se il lavoratore non è formato adeguatamente le sanzioni penali sono previste anche per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

• Art. 21, co. 1, lett. a): arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro [Art. 60, co. 1, lett. a)].

Per noi di IngegnoSi la sicurezza sul lavoro è la nostra priorità, in virtù di ciò facciamo in modo che ogni problema tecnico o per la tua azienda sia oggetto di studio da parte dei nostri tecnici per implementare soluzione tecniche per prevenire rischi e sanzioni penali, per convertire tutto ciò in opportunità di miglioramento per la tua azienda.

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