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Sicurezza e salute
VDT

L'uso dei dispositivi di correzione visiva per video-terminalisti. Cosa dice la norma?

La recente circolare INAIL n.11 del 24 Marzo 2023, è entrata nel merito della fornitura di dispositivi di correzione visiva per i videoterminalisti, cioè per i lavoratori che in modo sistematico o abituale, usano il videoterminale per venti ore settimanali. Chi deve fornire i dispositivi di correzione visiva (occhiali)?

Tabella dei contenuti

dispositivi di correzione visiva
cane al computer

La sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti

La recente circolare 11 ha ulteriori chiarito i casi ed i meccanismi che il testo unico prevede sui dispositivi di correzione visiva per videoterminalisti. Al netto di casi particolari nei quali è direttamente il Medico Competente che stabilisce la periodicità di visita all’interno del protocollo sanitario, la periodicità è stabilita direttamente dal Testo Unico D.Lgs 81/08. La visita deve avvenire:

  • in via preventiva al fine di controllare lo stato di salute del lavoratore prima di essere adibito alla mansione di videoterminalista
  • periodica con periodicità biennale per i lavoratori idonei con prescrizioni o limitazione oppure con età superiore ai 50 anni, quinquennale negli altri casi
  • per visite straordinarie richieste dal lavoratore per sospetta modifica della capacità visiva

Cosa può rilevare il medico e cosa può fare?

A seguito della visita il medico competente può rilevare una delle seguenti condizioni:

  • normale acuità visiva e assenza di astenopia
  • normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa
  • normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa
  • acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa

In conseguenza alla visita il Medico Competente dovrà adottare i provvedimenti specificati all’interno della Circolare.

Si riporta a questo LINK la tabella che indichi per ciascun scenario i provvedimenti adottati dal Medico.

Distinzione fra occhiali da vista e dispositivi di correzione visiva

I normali occhiali da vista non sono dispositivi di protezione individuale (DPI) né dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV). Pertanto, la prescrizione, da parte dell’oftalmologo, non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.

Come sono i dispositivi di correzione visiva? I DSCV sono particolari dispositivi mirati a correggere e prevenire disturbi visivi per l’attività svolta al videoterminale. Devono essere acquisiti quando i normali occhiali eventualmente già usati dal lavoratore non risultano adatti alla correzione necessaria durante l’attività lavorativa.

Quindi i DSCV possono essere considerati occhiali cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione.

dispositivi di correzione visiva
Visita oculistica

Pertanto,  se a seguito della visita sanitaria lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, ne informa il medico competente. Il Medico Competente a sua volta comunica al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale.

Solo in queste condizioni il datore di lavoro, è tenuto a fornire a sue spese il DSVC.

Dispositivi di correzione visiva: Conclusioni

Si precisa che le evidenze scientifiche sostengono che l’impiego di videoterminali (VDT) non comporta rischi per la salute visiva dell’operatore. Allo stato attuale, gli studi del settore sono orientati nel ritenere l’astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile.

Pertanto occorre fare molta chiarezza sul disturbo visivo di un lavatore, condizione che solo un oftalmologo può individuare tramite una prescrizione di dispositivi di correzione visiva per videoterminalisti. Tali dispositivi, dove prescritti sono soggetti a tutti gli obblighi di sorveglianza e controllo ai quali il datore di lavoro è tenuto, direttamente o per il tramite di un preposto.

Da ricordare

Occorre inoltre ricordare che queste indicazioni non modificano in alcun modo gli altri obblighi imposti dal Testo unico. Ad esempio occorre ricordare il diritto alla pausa di 15 minuti ogni 120 di uso continuativo del videoterminale. Tali diritto alla pausa è senza dubbio la misura che più di ogni altra consente di offrire una tutela adeguata della salute visiva del lavoratore.

L’esperienza infine mi suggerisce di ricordare che la pausa non deve essere interpretata come pausa dall’attività lavorativa (c.a. pausa caffé). Le pause sono in via formale o informale regolamentata internamente a ciascuna azienda.

Al contrario la pausa prevista dal D.lgs 81 è esclusivamente una pausa dall’uso del videoterminale. Questa modifica di attività è sufficiente per consentire al nostro occhio di spostare il suo fuoco su oggetti più lontani, e differenti distanze. Questa condizione è senz’altro favorevole al buon mantenimento del nostro sistema visivo.

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