Cosa deve essere valutato fra i rischi alla guida dei mezzi aziendali? Quale sono i rischi alla guida dei mezzi aziendali e quale protocollo sanitario deve essere adottato dal medico per i lavoratori che usano i mezzi aziendali? Quali regole e quali controlli può effettuare il datore di lavoro per non incorrere nella mancata vigilanza dei propri lavoratori?
Parlando di questo argomento spinoso, in particolare sui rischi alla guida dei mezzi aziendali, spesso mi sento rispondere che esiste già il codice della strada per dirimere le questioni di responsabili di conduttore di mezzi stradali se pur a scopo lavorativo e per conto di un’azienda.
Purtroppo ritengo che non sia sufficiente invocare il codice della strada a questo scopo.
Preme innanzitutto ricordare che il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di attuare la massima sicurezza tecnicamente possibile, pertanto sempre a mio avviso è quanto meno opportuno che ogni comportamento per quanto già previsto anche dal Codice della strada, sia anche previsto, ed eventualmente sanzionato anche da una istruzione operativa o procedura interna all’azienda.
Rischi alla guida dei mezzi aziendali: Cellulare alla guida
Ho la sensazione, e spero di non essere solo in questo, che lo smartphone, sempre più presente in ogni momento della nostra giornata costituisca elemento di disturbo, e che i tipici incidenti riscontrati per strada siano costantemente riconducibili a questo tipo di distrazione, rappresentando uno dei principali fattori di rischi alla guida dei mezzi aziendali. Ripeto spero di sbagliarmi.
Il Codice delle strada già vieta l’uso del cellulare alla guida, chi non rispetta tale regola e viene fermato dai preposti enti di controllo stradale, sarà sanzionato personalmente senza nessuna ripercussione per l’azienda.
Ma questo è vero sempre? No. Nel caso di danno a terzi infatti occorrerà individuare se il datore di lavoro aveva fatto tutto il possibile per evitare l’evento. Nel caso specifico non essendo possibile vigilare costantemente il lavoro in spostamento con il mezzo aziendale, occorrerà che venga predisposto un regolamento aziendale ed inserito in una procedura o istruzione per elencare tutte le norme che internamente all’azienda il datore di lavoro esige vengano rispettate, compreso l’obbligo di uso del vivavoce in auto, il divieto di fumo alla guida ecc…
In ogni caso occorre tenere sempre presente che l’uso del cellulare alla guida costituisce sempre una fonte di distrazione e quindi di rischio alla quale tuttavia allo stato attuale non si può porre rimedio in toto se non attraverso regolamenti anche aziendali.
L'alcol alla guida e l'idoneità alla mansione. Quando serve?

La Legge quadro 125 del 2001 e il provvedimento 16 Marzo 2006 forniscono già molte risposte alla domanda.
In particolare le mansioni individuate dall’allegato I costituiscono attività con elevato rischio di infortuni o per la salute, l’incolumità e la sicurezza di terzi. In tale elenco compaiono:
- addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente;
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (carrelli elevatori);
- lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza”.
- mansioni sanitarie
Esistono tuttavia anche situazioni difficilmente intercettabili a priori, quali ad esempi il lavoratore palesemente sotto gli effetti di alcol che si presenta in azienda e che vuole prendere il suo posto a lavoro per guidare i mezzi aziendali. Questa situazione espone l’azienda e il lavoratore a forti rischi alla guida dei mezzi aziendali, recando danno a se stesso e agli altri.
Il seguente ragionamento può essere esteso a tutte le mansioni sia a rischio che non. Può capitare di trovarsi un lavoratore che all’arrivo in azienda risulti palesemente sotto gli effetti dell’alcol. E’ evidente che questa condizione costituisca un rischio a prescindere dalla mansione ricoperta. Come comportarsi quindi? A mio avviso dipende molto dal grado di collaborazione del soggetto. Se il soggetto è collaborativo, la migliore soluzioni è curarsi, riaccompagnato a casa, da un collega, da qualcuno di fiducia o da un taxi. Esistono purtroppo anche casi di scarsa collaborazione nella quale il lavoratore si rifiuta di allontanarsi dal posto di lavoro, ed in questo caso a mio modesto parere l’intervento delle forze dell’ordine è la soluzione da perseguire.
Molti potranno essere in disaccordo con me, ma a tutti ricordo il precetto generale dell’art. 2043 e 2087 del codice civile che obbligano l’imprenditore a tutelare in ogni condizione l’integrità fisica del lavoratore e sempre a mio avviso in questa condizione, l’allontanamento dal posto di lavoro é la misura che ne tutela tale integrità.

Il ruolo del medico competente
Il ruolo del medico in questa gestione di casistiche è fondamentale.
Evito di entrare in questo articolo sul tema droga e farmaci che rappresentano un altro capitolo della questione per il quale occorre fare riferimento ad altri due testi normativi il Testo unico del 8 Ottobre 1990 ed il Provvedimento di intesa del 30 Ottobre 2007, tra l’altro recentemente oggetto di revisione tramite il decreto 30 Settembre 2021 nel quale vengono aggiornati gli elenchi delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Torniamo al giudizio di idoneità: chi guida sistematicamente un mezzo stradale gli elementi rilevanti sono davvero tanti e non pretendo di conoscerli tutti; non sono un medico come non è un medico (quasi mai) il datore di lavoro. Quindi? Dobbiamo stare attenti a dare al medico una descrizione della mansione del lavoratore che sia quanto più possibile precisa e comprensibile: da lì tocca a lui in scienza e coscienza eseguire tutte le verifiche del caso e darci una risposta, idoneità, inidoneità o limitazione.
E tutti i casi bordeline? Uso 1 volta al mese, una volta l’anno? Beh in questo caso non esistono linee di indirizzo o linee guida. La parola magica come sempre è : buonsenso.
A mio parere ogni volta che si hanno condizioni anche rare ma che si ripresentano sistematicamente (parola usata nella norma), l’attivazione della verifica di idoneità alla mansione è dovuta.
Il ruolo del medico è in ogni caso centrale anche per questi aspetti concernenti i rischi alla guida dei mezzi aziendali. Di solito il datore di lavoro non è un medico e pertanto è fondamentale che il medico conosca i dettagli del caso specifico in maniera da decidere in maniera autonoma se attivare o meno questo tipo di sorveglianza.
Ricordo inoltre la centralità del ruolo del medico nella gestione di tutte le situazioni collegate alla riabilitazione del lavoratore a seguito di evidente alcol dipendenza nei rapporti versi i servizi pubblici SerD incaricati di seguire il lavoratore lungo il percorso riabilitativo. Vale la pena anche di ricordare che in questi casi gli assunti a tempo indeterminato hanno diritto a mantenere il posto di lavoro per tutta la durata del trattamento comunque non superiore a 3 anni.
Rischi alla guida dei mezzi aziendali: Come valutare il rischio?
Per quel che concerne i rischi alla guida dei mezzi aziendali quali elementi possono entrare all’interno della valutazione dei rischi?
In termini di probabilità di accadimento, secondo IngegnoSi dovremo considerare:
- Caratteristiche dei guidatori, esperienza e formazione degli stessi
- Condizioni dei veicoli (presenza di dispositivi di sicurezza attiva sul mezzo? ADAS)
- Tipologia dei percorsi effettuati (frequenza, lunghezza, tragitto)
Per ciascun fattore occorre individuare un range che cresca all’aumentare della probabilità di incidente. Sicuramente l’aspetto della formazione e dell’esperienza gioca un ruolo fondamentale, così come lo storico del guidatore stesso. Se sei interessato ad attivare uno specifico percorso formativo per migliorare l’abilità dei tuoi driver, puoi contattarci tramite il sito di Siforma Education.
La GRAVITA’ dovrà essere stimata in funzione di statistiche esistenti all’interno dell’azienda ed in base ai dispositivi di protezione presenti a bordo dei mezzi aziendali e soprattutto in funzione di ciò che viene trasportato dai mezzi aziendali (persone, prodotti non pericolosi o prodotti pericolosi) e stabilendo un range (di solito 1-4) nel quale fissare tale criticità.
E’ evidente che come ogni valutazione del rischio prodotto tramite metodo a matrice PxG, si tratta di metodi molto semplici ma con il limite di essere molto soggettivi ed esposti alla sensibilità del valutatore. Daltronde, siamo nel campo dei rischi per i quali non esiste alcun metodo ufficiale di valutazione del rischio e pertanto sarà il datore di lavoro stesso a scegliere il metodo più opportuno e idoneo al suo caso.
Se hai necessità di consulenza o dubbi sul tema non esitare a consultarci o contattarci direttamente.
Ing. Lorenzo Fé