
Il tragico evento, avvenuto nel gennaio scorso con la morte di quattro persone in un’azienda milanese, ha ancora una volta portato all’attenzione della pubblica opinione la gravità degli infortuni sul lavoro che avvengono durante l’esecuzione di attività lavorative all’interno degli ambienti sospetti d’inquinamento o confinati e il tema della sicurezza negli spazi confinati, facendo emergere ancora una volta che, il modo di affrontare il problema della sicurezza e della tutela della salute durante questi lavori ad alto rischio, nelle aziende in Italia, è, perlomeno, suscettibile di notevoli miglioramenti.
Uno spazio confinato altro non è che uno spazio circoscritto, avente un numero limitato di aperture d’accesso, caratterizzato da una persistente difficoltà di ventilazione naturale, in cui durante le attività lavorative che in esso devono essere effettuate, vi è elevata probabilità che possano verificarsi eventi infortunistici di gravità elevata dovuti alla carenza di ossigeno o alla presenza di agenti chimici pericolosi quali gas, vapori e polveri.
Di certo, possiamo affermare che le cautele per operare in sicurezza negli spazi confinati erano note già dal lontano 1955 con gli artt. 235, 236 e 237 del D. P.R. n° 547, dove il legislatore richiedeva espressamente, con l’art. 236, che prima dell’entrata dei lavoratori all’interno di tubazioni, canalizzazioni, vasche e serbatoi, chi sovrintendeva a questi lavori doveva assicurarsi che nell’interno degli stessi non vi fossero gas o vapori nocivi e, qualora vi fosse stato pericolo, doveva predisporre ventilazione, lavaggi o altre misure idonee a eliminare il pericolo per gli addetti.
Sempre lo stesso articolo chiedeva a colui che sovrintendeva i lavori, di provvedere alla chiusura e bloccaggio di valvole e condutture in comunicazione con il recipiente dove il personale doveva operare; inoltre, sempre la stessa figura doveva far intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti e far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l’indicazione del divieto di manovrarli.
L’art. 236 del D.P.R. n° 547/1955 continuava richiedendo la presenza di almeno un lavoratore posto all’esterno dell’apertura d’accesso e l’obbligo di utilizzo della cintura di sicurezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione, nei casi in cui la presenza di gas o vapori nocivi non potesse essere esclusa in modo assoluto o l’accesso fosse disagevole.
Il successivo articolo 237 del D. P.R. n° 547/1955 richiedeva, nel caso in cui all’interno di tubazioni, canalizzazioni, vasche e serbatoi non potesse essere esclusa la presenza di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure citate nell’art. 236, l’adozione di cautele atte ad evitare il pericolo d’incendio o di esplosione tra cui anche quella di utilizzare lampade di sicurezza per l’illuminazione.
Il D. Lgs. n° 81/2008, con l’art. 66 riguardante i lavori in ambienti sospetti d’inquinamento ha ribadito che:
<<è vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi>>.
Lo stesso D. Lgs. n° 81/2008, all’Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro), ha riproposto integralmente (p. 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 e 3.3), quanto già previsto 50 anni prima dal D.P.R. n° 547/1955.
Poi, giusto per non farci mancare nulla, anche il Ministero del Lavoro aveva presentato la sua visione del problema in materia di sicurezza negli spazi confinati.
Infatti, la Circolare del Ministero del Lavoro – Direzione Generale Attività ispettive, n° 42 dell’8/12/2010 – Salute e sicurezza sul lavoro: lavori in ambienti sospetti d’inquinamento, pur se avente per oggetto le nuove iniziative di vigilanza e controllo di queste attività a rischio, nelle premesse aveva ribadito la constatazione che la maggior parte degli eventi mortali che si verificavano negli spazi confinati, erano dovute alla disattesa delle norme vigenti con riferimento al mancato controllo e verifica analitica dell’atmosfera dell’ambiente di lavoro derivante da <<un’assente o carente valutazione dei rischi, ad una mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione collettiva ed individuale, ad una carente formazione/informazione dei lavoratori ed a una insufficiente gestione dell’emergenza>>.

Sicurezza negli spazi confinati: bune pratiche per l’accesso.
Le buone pratiche a cui fare riferimento per la sicurezza negli spazi confinati, possono essere divise in 8 distinte tipologie:
- Valutazione dei rischi per gli spazi confinati;
- Assegnazione dei compiti;
- Procedura e Permesso di lavoro;
- Modalità d’accesso;
- Ventilazione;
- Controllo della qualità dell’aria;
- Idoneità, addestramento e formazione del personale;
- Organizzazione e gestione dell’emergenza.
1. Valutazione dei rischi per la sicurezza negli spazi confinati
Le buone pratiche, riguardo la valutazione dei rischi, sono le seguenti:
- Avere disponibile un elenco aggiornato delle norme di legge e regolamentari applicabili
- Sottoporre a revisione, almeno una volta l’anno, l’elenco delle norme di legge e regolamentari applicabili.
- Avere disponibile un elenco aggiornato di Linee Guida o Buone Prassi elaborate da enti internazionali (OSHA, NIOSH, HSE, INRS, ecc.).
- Identificare tutti gli spazi confinati presenti nel sito.
- Per garantire sicurezza negli spazi confinati mantenere sempre aggiornato l’elenco di tutti gli spazi confinati con i pericoli potenziali ad essi associati.
- Effettuare una valutazione dei rischi per tutti gli spazi confinati identificati.
- Per garantire sicurezza negli spazi confinati bisogna riesaminare preventivamente le valutazione dei rischi per ciascun spazio confinato ogni qualvolta l’azienda decide di modificare i processi lavorativi e/o introdurre nuove tecnologie, attrezzature di lavoro, ecc..
- Mantenere aggiornato l’elenco nominativo con le relative funzioni del personale autorizzato ad eseguire lavori all’interno di uno spazio confinato.
- Segnalare gli spazi confinati con appositi cartelli permanenti, in tutte le lingue dei lavoratori presenti (dipendenti ed appaltatori), apposti sulle entrate degli stessi.
- Controllare periodicamente lo stato di conservazione dei cartelli affinché gli stessi rimangano perfettamente identificabili, distinguibili e leggibili.
2. Assegnazione dei compiti
Per garantire sicurezza negli spazi confinati bisogna assegnare dei compiti e per far ciò è necessario individuare preventivamente:
- gli Accedenti e cioè i soggetti addestrati ed autorizzati dalla direzione aziendale/funzione/stabilimento ad accedere ad un ambiente confinato.
- i Sorveglianti e cioè i soggetti addestrati ed autorizzati dalla direzione aziendale/funzione/stabilimento a sorvegliare il personale accedente negli spazi confinati oltre che nelle zone immediatamente circostanti.
- i Supervisori ai lavori e cioè i soggetti addestrati ed autorizzati dalla direzione aziendale/funzione/stabilimento ad autorizzare l’accesso agli spazi confinati ed a verificare che gli accessi a detti ambienti siano condotti in conformità a tutte le norme e le procedure applicabili.
- gli Addetti al Soccorso e cioè i soggetti addestrati ed autorizzati dalla direzione aziendale/funzione/stabilimento ad effettuare operazioni di soccorso nel contesto di spazi confinati.
3. Sicurezza negli spazi confinati: Procedura e Permesso di Lavoro
Le buone pratiche per l’accesso in sicurezza negli spazi confinati prevedono quanto segue.
Tutti i singoli punti di accesso agli spazi confinati, devono essere dotati, ove tecnicamente fattibile, di sistemi (serrature, sigillature, viti di sicurezza, ecc.) che ne limitino l’accesso ai soli soggetti autorizzati.
Avere disponibile una procedura autorizzativa (Permesso di Lavoro) per controllare, monitorare e documentare l’accesso e le attività lavorative condotte in uno spazio confinato.
Il Permesso di Lavoro deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- data, ora, luogo esatto e durata dell’accesso;
- descrizione della lavorazione da eseguire;
- identificazione delle figure che autorizzano, sorvegliano, mettono in opera le misure di prevenzione e protezione, ecc., per l’esecuzione dei lavori;
- controlli di sicurezza necessari e attuati (per esempio, isolamento delle fonti energetiche, blocco delle linee, fornitura di attrezzature di sicurezza, ecc.);
- verifica dell’assenza di potenziali condizioni pericolose riconosciute per lo spazio confinato compresi i livelli di base di ossigeno, vapori infiammabili e gas tossici/asfissianti;
- tipologia dei mezzi di comunicazione tra gli accedenti e il sorvegliante;
- servizi di soccorso, piano di soccorso e attrezzature richieste e rese disponibili;
- verifica controfirmata dall’accedente, dal sorvegliante e dal supervisore agli accessi;
- che quanto descritto (nei punti precedenti) è stato effettivamente eseguito e verificato;
- durata dell’autorizzazione (non superiore a 1 turno di lavoro).
Il Permesso di Lavoro per l’accesso in sicurezza negli spazi confinati deve essere sempre compilato e completato prima di effettuare l’accesso allo spazio confinato.
Copia del Permesso di Lavoro deve essere affissa all’ingresso dello spazio confinato o nelle sue immediate adiacenze per tutta la durata della lavorazione.
Tutte le operazioni di taglio, saldatura e le altre lavorazioni “a caldo”, eseguite nello spazio confinato, devono essere effettuate previa specifica autorizzazione con Permesso di Lavoro.
Le procedure per le lavorazioni “a caldo”, devono prevedere misure adeguate per prevenire i pericoli derivanti da:
- presenza ed utilizzo di bombole di gas compresso;
- presenza di condutture di gas e relativi sistemi d’erogazione;
- esecuzione di saldature o di taglio o di altre lavorazioni.
Le buone pratiche prevedono che venga emesso un nuovo Permesso di Lavoro per l’accesso in sicurezza negli spazi confinati ogni qualvolta che:
- l’attività di lavoro da condurre nello spazio confinato non è identificata dall’autorizzazione originale;
- il personale coinvolto nell’accesso non è incluso nell’autorizzazione originale;
- il lavoro si interrompe o è differito di oltre 30 minuti;
- il lavoro si estende al turno di notte;
- le condizioni nello spazio confinato cambiano o possono essere influenzate da attività o condizioni nei suoi pressi.

I permessi di lavoro devono essere archiviati, anche digitalmente, per almeno un anno.
4. Accesso in sicurezza negli spazi confinati
Gli accedenti, i sorveglianti, i supervisori e gli addetti al soccorso devono essere informati e consci che è loro responsabilità applicare e far rispettare le norme e le procedure di sicurezza e salute per l’accesso in sicurezza negli spazi confinati.
Prima dell’accesso devono essere eseguiti controlli al fine di prevenire potenziali pericoli associati con lo spazio confinato quali:
- l’isolamento di tutte le energie pericolose (tutte le fonti energetiche devono essere isolate, utensili elettrici e sorgenti luminose ecc.);
- il blocco e il “drenaggio” delle sostanze chimiche pericolose e dei gas, anche con applicazione procedura “Lockout – Tagout”;
- lo svuotamento e la pulizia dello spazio confinato e dell’area di lavoro posta nelle immediate vicinanze;
- i rischi di cadute (utilizzare un dispositivo di sollevamento meccanico per calare/recuperare gli accedenti da ambienti confinati verticali di dimensione superiore ai 2 metri in profondità).
Per garantire sicurezza negli spazi confinati bisogna utilizzare dal personale accedente sia il vestiario che i DPI necessari per eseguire il lavoro nell’apposito spazio.
Devono essere individuati, resi disponibili e testati prima dell’uso i mezzi di comunicazione (tra gli accedenti e il sorvegliante, tra il sorvegliante e gli addetti al soccorso).
Deve essere tassativamente rispettata la norma di non autorizzare mai l’accesso dei lavoratori a spazi confinati senza un’autorizzazione compilata, in assenza di un sorvegliante e delle istruzioni per il recupero degli accedenti in caso d’emergenza.
I compiti del sorvegliante per l’accesso in sicurezza negli spazi confinati devono essere definiti con chiarezza visto il ruolo nodale ricoperto da questo soggetto e cioè:
- il divieto assoluto di entrare nello spazio confinato anche in caso d’emergenza;
- mantenere un contatto costante ed efficace con gli accedenti e conservare un conteggio accurato degli accedenti effettivamente presenti nello spazio confinato;
- rimanere nei pressi dell’entrata dello spazio confinato sino a che l’accesso sia stato completato, o avvicendato da un altro sorvegliante addestrato;
- sorvegliare le attività all’interno e all’esterno dello spazio confinato per valutare il grado di sicurezza della permanenza degli accedenti (incluso il monitoraggio atmosferico quando si dimostra necessario);
- impedire l’accesso di personale non autorizzato nello spazio confinato;
- impedire lo svolgimento di attività nei pressi dell’entrata che potrebbero mettere in pericolo gli accedenti;
- ordinare agli accedenti di lasciare immediatamente lo spazio confinato qualora rilevasse una qualunque condizione che violi i requisiti del Permesso di Lavoro;
- far abbandonare lo spazio confinato agli accedenti che adottano comportamenti pericolosi o non rispettano quanto previsto a loro carico nel Permesso di Lavoro;
- ordinare agli accedenti di lasciare immediatamente lo spazio confinato qualora rilevasse una situazione all’esterno dell’ambiente confinato che può mettere a rischio gli accedenti operanti all’interno dello spazio confinato;
- sospendere i lavori e far abbandonare agli accedenti lo spazio confinato qualora non fosse più in grado di eseguire in modo efficace e sicuro tutti i propri compiti;
- dare il via a operazioni di soccorso e procedure di emergenza non appena comprendesse che gli accedenti devono essere prelevati dall’ambiente.
5. Ventilazione
Per garantire sicurezza negli spazi confinati bisogna considerare anche la ventilazione e le buone pratiche consigliano quanto segue.
Il Supervisore dei lavori deve individuare preventivamente le modalità per assicurare una ventilazione salubre ed adeguata per l’accesso agli spazi confinati.
La ventilazione naturale deve essere ritenuta accettabile dal supervisore dei lavori se:
- l’atmosfera dello spazio confinato non presenta potenziali pericoli;
- il test sulla salubrità dell’aria nello spazio confinato indica una qualità dell’aria accettabile prima della ventilazione meccanica;
- le attività lavorative da svolgere all’interno dello spazio confinato non sono in grado di provocare un cambiamento nelle condizioni di qualità dell’aria.

Il supervisore dei lavori, quando la ventilazione naturale non è efficace o non è presente, deve individuare misure preventive e protettive alternative per rimuovere i contaminanti dall’aria e proteggere gli accedenti.
Quando si usano dispositivi meccanici (ventilatori) per la ventilazione in sicurezza negli spazi confinati bisogna costantemente rispettate le seguenti precauzioni:
- prima di ogni accesso devono essere effettuati almeno 10 ricambi completi d’aria;
- dopo aver effettuato i ricambi d’aria e prima di autorizzare l’accesso, devono essere di nuovo monitorati il tasso di O2 e la presenza degli inquinanti ambientali;
- deve essere mantenuto, durante l’attività, un valore minimo di 10 ricambi d’aria all’ora che va incrementato in funzione del numero di addetti operanti e dalla gravosità del lavoro da svolgere;
- rispettare costantemente il divieto di non bloccare un’apertura d’ingresso/uscita di uno spazio confinato con dispositivi per la ventilazione e relative condutture a meno che non sia disponibile un altro accesso per eventuali interventi di soccorso;
- le prese d’aria salubre del ventilatore devono essere protette da eventuali inquinanti come emissioni veicolari, fumi, polveri, aerosol, ecc.;
- le uscite dei dispositivi di ventilazione utilizzate per lo scarico sottovento devono essere posizionate a debita distanza da personale che opera all’esterno e da attrezzature di lavoro/impianti;
- collocare i sistemi di condutture estensibili, in modo da ridurre i contaminanti nei pressi delle zone in cui sono presenti altri lavoratori;
- se nonostante l’impianto di ventilazione, il tasso di O2 è inferiore al 19,5%, deve essere previsto l’uso dei DPI autorespiratori.
6. Sicurezza negli spazi confinati: Il controllo della qualità dell’aria
Qui avevamo visto come capire se ci troviamo difronte ad ambienti confinati sospetti controllando la qualità dell’aria, ora qui di seguito vedremo in dettaglio come controllare l’aria perché le buone pratiche per garantire sicurezza negli spazi confinati considerano anche questo aspetto.
L’atmosfera dello spazio confinato, prima di ogni accesso, deve essere testata in modo quantitativo con uno strumento di lettura diretta in grado di fornire i valori di concentrazione degli inquinanti senza accedere allo spazio confinato.
Il test quantitativo sull’atmosfera dello spazio confinato, deve prevedere il monitoraggio almeno dell’O2 e dei seguenti gas: CO, H2S e CH4.
Prevedere il monitoraggio preventivo e periodico dell’O2,durante l’esecuzione dei lavori, in caso di presenza di gas inerti (Azoto-N, Elio-He, Argon-Ar, ecc.), all’interno di un recipiente di processo o perché utilizzati in precedenti interventi di bonifica.
In caso di possibile presenza di altre sostanze tossiche o asfissianti o infiammabili o esplosive, deve essere previsto il monitoraggio quantitativo continuo delle stesse con uno strumento di lettura diretta in grado di fornire i valori di concentrazione degli inquinanti senza accedere allo spazio confinato.
Nei casi in cui sia possibile che si concretizzi un rischio di atmosfera pericolosa (ad esempio, quando si devono effettuare lavorazioni a caldo all’interno dello spazio confinato), deve essere effettuato un monitoraggio continuo ed una costante ventilazione meccanica per garantire che la qualità dell’aria si mantenga accettabile.
Nello spazio confinato deve essere costantemente controllato che:
- il livello di ossigeno sia non inferiore al 19,5 % del volume e non superiore al 23,5% del volume;
- la concentrazione di gas combustibile non sia superiore al 10% del limite inferiore d’esplosione (LEL) di qualsiasi materiale combustibile presente nello spazio confinato;
- le concentrazioni di contaminanti tossici siano inferiori ai valori limiti di soglia indicati dall’ACGIH.
Rispettare sempre il divieto d’accesso in ambienti confinati con livelli di ossigeno inaccettabili (< 19,5% del volume), livelli di gas esplosivi superiori al 10% del LEL, o se la concentrazione di contaminanti tossici supera limiti di soglia indicati dall’ACGIH.
Gli strumenti di monitoraggio utilizzati per la verifica della qualità dell’aria e delle concentrazioni d’inquinanti devono essere verificati, tarati e sottoposti a manutenzione secondo le procedure e le frequenze indicate dal produttore.
7. Idoneità, addestramento e formazione del personale
Per quanto riguarda l’idoneità, l’addestramento e la formazione del personale, le buone pratiche consigliano che:
- il personale accedente allo spazio confinato, i sorveglianti e gli addetti al soccorso siano in possesso di idoneità specifica alla mansione rilasciata dal medico competente;
- il personale accedente allo spazio confinato, i sorveglianti, gli addetti al soccorso ed i supervisori dei lavori siano stati addestrati e formati mediante appositi corsi di formazione, esercitazioni e simulazioni;
- l’addestramento e la formazione vengano effettuati prima dell’assegnazione iniziale del personale a compiti operativi legati agli spazi confinati e prima del cambiamento di mansioni nell’ambito delle attività relative agli spazi confinati;
- sia previsto uno specifico aggiornamento per tutto il personale coinvolto, inclusa una simulazione d’emergenza, con periodicità stabilita dall’azienda;
- sia prevista una formazione specifica aggiuntiva nel caso in cui si riscontrino nuovi pericoli negli spazi confinati o si riscontrino non conformità/deviazioni dalla procedura applicata.

Il personale accedente, i sorveglianti, i supervisori ed il personale di soccorso devono avere effettuato una formazione sufficiente ed adeguata:
- sui pericoli generici associati con gli spazi confinati e sulle modalità di accesso in questo tipo di ambienti;
- sulla tipologia e collocazione degli spazi confinati e dei pericoli specifici ad essi associati;
- sui metodi di comunicazione;
- sul sistema di autorizzazioni (Permesso di Lavoro) e sui requisiti procedurali per l’accesso agli ambienti confinati;
- sui doveri e sulle responsabilità dei vari membri del team di lavoro;
- sul riconoscimento dei sintomi di possibile sovraesposizione a contaminanti dell’aria o a carenza d’ossigeno;
- sugli strumenti di monitoraggio della qualità dell’aria;
- sul proprio ruolo nella risposta alle emergenze, sul corretto uso delle attrezzature di soccorso e sulla corretta esecuzione delle procedure di soccorso;
- sui metodi di ventilazione degli spazi confinati compreso il posizionamento, il funzionamento ed il mantenimento in efficienza dei dispositivi meccanici di ventilazione.
Il supervisore dei lavori, in particolare, deve aver effettuato una specifica formazione riguardo la metodologia per eseguire una corretta taratura ed utilizzo degli strumenti di monitoraggio della qualità dell’aria e per l’interpretazione dei risultati.
8. Organizzazione e gestione dell’emergenza
Il supervisore dei lavori, prima di autorizzare l’accesso ad uno spazio confinato deve aver individuato, reso disponibili ed indicati nel Permesso di Lavoro:
- i DPI indispensabili per l’accesso;
- i dispositivi per il testing quantitativo;
- le apparecchiature necessarie per la comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti;
- le adeguate attrezzature per il soccorso in caso d’emergenza.
Il supervisore dei lavori, se nello spazio confinato non può essere esclusa la formazione di atmosfere esplosive o infiammabili ed esplosive, deve prevedere l’utilizzo esclusivo di attrezzature, utensili, sistemi d’illuminazione, ecc. adeguatamente protetti e non in grado di costituire un innesco.
Le attrezzature per il soccorso in caso di emergenza devono essere ispezionate visivamente e messe a disposizione prima dell’accesso ed includono:
- cintura di sicurezza con bretelle e cosciali e relativo sistema di recupero (treppiedi, ecc.);
- estintore;
- luci d’emergenza;
- mezzo di segnalazione delle emergenze agli addetti al soccorso
- Il supervisore dei lavori, deve valutare preventivamente se, in caso d’emergenza sia:
- necessario procedere all’arresto degli impianti posti nelle immediate vicinanze dell’area in cui si è verificata la situazione d’emergenza;
- necessaria, in funzione della complessità dei lavori da eseguire nello spazio confinato, la presenza di personale esterno specialistico in grado di intervenire in caso d’emergenza.